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CONCLUSIONI

La tendenziale maggiore stabilità del lodo può fisiologicamente portare alla definizione del contenzioso di impresa in tempi compatibili con la vita delle società.

 I ritorni economici (e sul sistema delle imprese) di un ampio sviluppo di una giustizia arbitrale d’impresa potrebbero essere sorprendenti.

I territori che si presentino con una giustizia arbitrale funzionante (per numeri di procedimenti) sono maggiormente attrattivi: per gli investitori stranieri, per il funzionamento delle reti d’impresa, queste ultime meglio gestibili sulla scorta di una giustizia arbitrale efficiente.

L’inserimento delle clausole arbitrali nei contratti va subito incentivato economicamente e/o fiscalmente perché, come detto, è l’inserimento della clausola arbitrale che porta subito effetti positivi, impedendo la proposizione dinanzi al Giudice togato del contenzioso.

Al tempo stesso va organizzata una rete di istituzioni arbitrali credibili che effettivamente perseguano la qualità dei lodi, e competano sui tempi di risoluzione sui costi[24], sulla capacità di offrire servizi ed assicurare l’applicazione del diritto.

Sarebbe utile alla competitività che il Giudice togato (con i suoi tempi) arrivi:

-dopo che la clausola arbitrale ha limitato il contenzioso;

-dopo che gli arbitri si sono pronunziati;

-prendendo il buono già fatto e correggendo, senza preclusioni, gli errori degli arbitri, in un tempo ridotto e limite.

In conclusione, al di là della condivisione di questi spunti di riflessione, si può e si deve essere più coraggiosi perché non si può accettare l’ennesima riforma “di facciata” destinata a sicuro insuccesso[25] o peggio a deludere ogni aspettativa di rilancio economico.


[1] RADICATI DI BROZOLO, L’Arbitrato come sistema transnazionale di soluzione delle controversie: caratteristiche e rapporto con il diritto interno, in Riv.Arb., 2020, 1 e s., che mette in evidenza che <<l’arbitrato commerciale internazionale si può considerare  alla stregua di un vero e proprio sistema internazionale di soluzione delle controversie contraddistinto da regole e procedure proprie>> e che pure le vicende  collegate con il proprio paese, in collegamento con altri ordinamenti,  potrebbero sfuggire dall’applicazione del diritto interno. 

[2] Avverte RADICATI DI BROZOLO, L’Arbitrato come sistema transnazionale di soluzione delle controversie.., cit., Id., 3, che <<le vicende arbitrali con collegamenti a una pluralità di ordinamenti sono nella pratica estremamente frequenti  ea causa dell’internazionalizzazione della vita economica e dell’elevatissimo interscambio tra economie di paesi diversi>>

[3] https://www.camera-arbitrale.it/it/arbitrato/arbitrato-semplificato.php?id=705  ; ma in tal senso vedasi anche https://www.tribunalearbitralebari.it/t-a-b/l-arbitrato-amministrato-tab  il <<L'attività di consulenza ed assistenza offerta dalla Segreteria del TAB risulta così centrale anche nel raggiungere l'obiettivo prioritario della riduzione dei costi, obiettivo che il TAB dunque si prefigge non solo attraverso tariffari competitivi, ma  soprattutto attraverso l'attività della Segreteria volta a razionalizzare alcune spese, come quella del consulente tecnico (che può entrare a pieno titolo nel Collegio) ed a realizzare con la collaborazione delle parti l'obiettivo del c.d. "l'arbitrato su misura>>

[4] Atti parlamentari – 55 – Nn. 1662 e 311-A   XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI (Testo proposto dalla Commissione), Art.13 co1, lett.c) <<prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo  al giudice ordinario il potere cautelare nei  soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo  cautelare davanti al giudice ordinario per  i motivi di cui all’articolo 829, primo  comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;>> 

[5] Così ad esempio https://www.tribunalearbitralebari.it/servizi-tab/regolamento : <<Dopo la designazione  dell’arbitro o degli arbitri e prima di procedere alla costituzione dell’Organo monocratico o Collegiale, la Segreteria è tenuta ad acquisire dagli arbitri la dichiarazione di “divulgazione ed indipendenza” e, subordinatamente ad essa, di accettazione dell’incarico;>> (Art.28, co.15 Regolamento del Tribunale arbitrale specializzato di Bari – T.A.B.) del 2016

[6] Sanzione confermata nel testo licenziato dal Senato con l’aggiunta  della reintroduzione  della facoltà di ricusazione  per gravi motivi di convenienza : <<a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile,possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;>>

[7] http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52664_testi.htm   

[8] Ciò attraverso una disciplina più ampia della ricusazione v. emendamenti nn. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.12/2, 11.12/3

[9] V. emendamenti nn. 11.12/7; 11.12/8; 11.12/9  passati nella lett. h del testo finale del Senato: << h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

[10] Ne parla già MORTARA nel Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura civile, III vol., 1903, pag.44 <<La ricerca statistica analitica sul proposito e tutt’affatto recente (anni 1989,1990) e appunto perciò i dati che fornisce hanno maggiore importanza  in quanto dimostrano il meschino  e stentato sviluppo  della istituzione dopo  trentacinque anni  dalla promulgazione del codice di procedura>>

[11] V. emendamenti nn. 11.1, 11.3, 11.7; 11.12/3, 11.12/10 Ma quello di maggior interesse mi sembra l’emendamento 11.12/6 che propone al    punto    g-ter) di <<prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all'arbitrato ed al difensore;>>

[12] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1300727&idoggetto=1150498

[13] Non è un caso che molti procedimenti arbitrali si concludano prima della pronunzia del lodo. Dai dati della CAM rileviamo che le procedure introdotte ed abbandonate prima dell’emissione del lodo non sono lontane dal 50%

[14] Così MORTARA, Commentario del Codice delle leggi di procedura civile, III, 96, che riferendosi agli anni 1899-1900 <<Si direbbe che le pubbliche amministrazioni reputino atto di suprema abilità incatenare i privati , seco loro contraenti, fra i ceppi di una clausola compromissoria>>

[15] La L.11.2.1994, n.109  dispose all’art.32 che <<Nei capitolati generali o speciali  non può essere previsto  che la soluzione delle controversie  sia deferito ad un Collegio arbitrale ai sensi dell’art.806 e ss. c.p.c.>>. Su tale norma  si segnala lo scritto di CANNADA BARTOLI, L’arbitrato nella legge quadro sui lavori pubblici, in Riv. Arb., 1994,n.423

[16] V. in particolare Sent.Corte Cost n.152/1996 che ha imposto la facoltatività della via arbitrale Corte Cost., sent.n.33del 13.2.1995

[17] Su questo intervento normativo,  v. CANNADA BARTOLI, L’arbitrato nella Legge 2 giugno 1995, n.216 sui lavori pubblici, in Riv.Arb.,1996, 463 e ss.

[18] Su quella riforma v.  SPAGNOLO, La nuova normativa in tema di arbitrato delle opere pubbliche ex art.10 L.n.415/1998, in Corr.giur., 1999, 623 e ss.; in particolare, v. pag.625 , dove si riferisce che con il comma 4 dell’art.32 il legiltaore  ha adottato una disciplina transitoria  che dispone, dalla data di entrata in vigore del regolamento, che  cessano di avere efficacia  gli artt.42,43,44,45,46,47, 48,49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto

[19] VERDE, L’arbitrato nelle controversie in materia di opere pubbliche: un problema ancora in cerca di una soddisfacente soluzione, in Corr. Giur., 2004, 522 e ss.;

[20] Per una disamina delle questione e dei numeri (contenuti in una decina l’anno v. LOMBARDINI, https://www.diritto.it/alcune-osservazioni-su-dati-recenti-in-tema-di-arbitrato-nei-contratti-pubblici/ <<Il problema dello scarso utilizzo dello strumento arbitrale è più accentuato in ambito di arbitrato per la soluzione di controversie in materia di esecuzione dei contratti pubblici, come già evidenziava la Relazione annuale 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Camera dei deputati sulla “Raccolta dei dati relativi alle attività della Camera arbitrale per l’anno 2014” [16].

E il cahier des doléances continua: nella Relazione annuale 2015, nella Relazione annuale 2016, nella Relazione annuale 2017, nonché nella Relazione annuale 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il correlato Intervento del Presidente Raffaele Cantone, infatti i dati sono simili e la situazione non migliora [17]>>; ma anche vedasi della stessa Autrice, Il difficile presente dell’arbitrato dei contratti pubblici e l’introduzione di altri nuovi rimedi alternativi alla tutela  giurisdizionale: il collegio consultivo tecnico, in Riv.Arb., 2019, 841 e ss.; dove si evidenzia a pagg.855 una <<tendenza alla “fuga” dall’arbitrato in materia>>

[21] Sul punto VERDE in << L’arbitrato nelle controversie in materia di opere pubbliche, cit., 522, a rammentare che è lo stesso Consiglio di Stato, nella nota sent. n.6335/2003 a riconoscere che <<il ricorso all’arbitrato nel settore dei lavori pubblici è auspicabile perché è il più idoneo a garantire “le esigenze di rapidità e di specializzazione intrinsecamente connesse al contenzioso in materia>> 

[22] G. MICCOLIS, LA GIUSTIZIA COME I SOLDI: “POCA, MALEDETTA E SUBITO” (Brevi considerazioni sul maxiemendamento d.d.l. 1662/S/XVIII) in …. << La crisi della pubblica amministrazione incide pesantemente sulla crisi della giustizia civile>>.

[23] Lombardini, Alcune osservazioni, cit., che riporta altri Autori, citati in nota

[24] In tal senso sono molti gli emendamenti al progetto di riforma che rimarcano necessità di accordi sui compensi (emendamenti nn 11.3. e 11.12/3 terzietà e potere di ricusazione riduzione dei costi 

[25] In tal senso, la lucida visione di G. MICCOLIS, LA GIUSTIZIA COME I SOLDI: “POCA, MALEDETTA E SUBITO”(Brevi considerazioni sul maxi-emendamento d.d.l. 1662/S/XVIII) in …. <<non è certamente costruendo “ponti d’oro” alla conciliazione o cercando di demonizzare l’accesso alla giustizia statale che si può ridurre il contenzioso e, conseguentemente, “svuotare di impegni” il tempo del giudice.  La crisi della pubblica amministrazione incide pesantemente sulla crisi della giustizia civile. Il dissesto, l’inefficienza e la disorganizzazione della P.A., da un lato, e l’enorme debito pubblico, dall’altro, sono forse le cause principali dirette e, per l’effetto moltiplicatore, indirette dell’enorme numero di cause civili che intasano i ruoli giudiziari>>