1) il richiedente prende preliminarmente atto:
1.1) che l’istituzione denominata Tribunale arbitrale specializzato di Bari o Tribunale Arbitrale di Bari o T.A.B. (d’ora innanzi T.A.B.) è una istituzione ovvero organizzazione di beni e persone, senza autonomia patrimoniale, costituente ramo d’azienda giuridicamente riferibile alla ASTREA Servizi Arbitrali e Legali s.r.l.s. iscritta alla CCIAA di Bari N.REA 577613, P.IVA 07728630729. Per bonifici l’IBAN è IT45B0200804039000103758979 Unicredit C.so Sonnino Bari;
1.2) che l’istituzione denominata Tribunale arbitrale di Bari svolge in favore della parte o delle parti che all’Istituzione si rivolgono, mera attività di selezione e pubblicizzazione (mediante iscrizione nell’albo o comunque con altre discrezionali attività) dei consulenti tecnici e degli arbitri esperti, di assistenza nella formazione della convenzione arbitrale; di consulenza ed assistenza (nella scelta della precedure, nella selezione degli arbitri e dei consulenti; nella determinazione delle regole da seguire nei procedimenti); attività di segreteria relative ai procedimenti amministrati; di conservazione e custodia dei fascicoli; il TAB cura altresì il deposito e la comunicazione delle decisioni degli arbitri e la loro conservazione ed ove non ci siano ragioni ostative, la loro divulgazione; cura e se del caso si occupa, previo accordo con l’arbitro, al recupero degli onorari arbitrali e di quelli spettanti all'istituzione; la prestazione che Il TAB svolge in favore del Consulente tecnico selezionato è di mera pubblicità.
1.3) che le decisioni, i pareri, le determinazioni contrattuali nelle procedure amministrate dal Tribunale arbitrale di Bari, ivi comprese le consulenze tecniche costituiscono prestazioni che gli arbitri/esperti o i consulenti tecnici incaricati rendono direttamente nei confronti delle parti e nella loro sfera giuridica e dunque non impegnano il Tribunale arbitrale, atteso che le attività di arbitri e periti (decisioni, pareri e stime) sono riferibili solo al professionista che le rende;
1.4) che pareri, accertamenti tecnici e stime normalmente vengono resi dagli esperti/arbitri (anche avvalendosi dei Consulenti tecnici) ma possono essere resi anche direttamente da appartenenti all’albo dei Consulenti tecnici, ove vi sia specifica richiesta dalle parti di un professionista appartenente all’albo dei tecnici, ovvero il T.A.B. ritenga a suo insindacabile giudizio vi siano ragioni per tale designazione.
2) Generalità sull’Albo dei consulenti tecnici del T.A.B.
L’Albo dei consulenti è diviso in sezioni e sottosezioni. Ogni sezione rappresenta una categoria professionale.
Ciascuna categoria professionale è suddivisa in più sottosezioni. Ogni sottosezione è a numero chiuso, determinato dal T.A.B.
Ciascun consulente può chiedere di essere iscritto in una sola sottosezione.
La selezione verrà effettuata secondo le necessità organizzative, commerciali e strategiche del Tribunale, tenendo conto delle competenze ed esperienze professionali del candidato, ma anche di parametri soggettivi (a titolo di esempio e senza che tale elencazione possa considerarsi esaustiva o ctiterio di selezione: reputazione, apprezzamento, notorietà, doti personali). In ogni caso, il T.A.B. accoglie solo le domande che ritiene opportuno approvare.
I designati vengono materialmente iscritti nell’albo consulenti del TAB mediante pubblicazione sul sito solo dopo aver effettuato il versamento della quota di iscrizione.
Il Consulente tecnico può essere designato quale CTU solo dopo l’iscrizione nell’albo, mediante pubblicazione sul sito.
La designazione del Consulente tecnico può essere effettuata dall’arbitro o dal T.A.B.
In esito alla designazione, il Consulente tecnico, prima di svolgere l’incarico, è tenuto a rendere una dichiarazione di indipendenza analoga a quella cui sono tenuti gli arbitri. Prima dell’accettazione dell’incarico – o, al più tardi, subito dopo l'intervenuta accettazione - il Consulente designato deve stipulare un contratto di incarico con tutte le parti o, in caso di mancato accordo tra tutte le parti, con almeno una di esse. In caso contrario, l'incarico di consulenza si intende revocato a termini di regolamento.
3) Regole per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Per ottenere l’iscrizione in una sezione o sottosezione va compilata una domanda di iscrizione all’albo, che va depositata nella segreteria del TAB.
All’atto del deposito della domanda deve essere versato – in contanti o con bonifico all'IBAN dell'istituzione - un importo di € 100,00 (iva compresa)
Saranno esaminate solo le domande valide. Non sono considerate valide le domande:
L’accoglimento della domanda di iscrizione e la materiale iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici, completata l’istruzione delle Segreteria, verrà decisa dal Segretario del T.A.B. secondo le necessità organizzative, commerciali e strategiche del Tribunale, tenendo conto non solo delle competenze ed esperienze professionali del candidato, ma anche di parametri soggettivi (a titolo di esempio e senza che tale elencazione possa considerarsi esaustiva od ordine di selezione: reputazione, apprezzamento, notorietà, doti personali). L’iscrizione a termini di regolamento avverrà in una sola sezione e/o sottosezione, ed avviene tramite pubblicazione sul sito www.tribunalearbitralebari.it. Trattandosi di cooptazione discrezionale e fiduciaria, fondata anche su valutazioni soggettive non preordinate o regolamentate, che hanno quale unico parametro quello delle esigenze organizzative, commerciali e/o strategiche del T.A.B. (secondo la valutazione soggettiva dell’organo esecutivo del T.A.B.) questi potrà insindacabilmente decidere di lasciare vuoti alcuni posti astrattamente disponibili, in vista di futuri ingressi. Così come il TAB ha piena insindacabile facoltà di ampliare il numero dei consulenti in ciascuna sezione o sottosezione, potendo il Consulente iscritto trarre da tale ampliamento solo ragione di cancellazione dal Registro. Si precisa che le domande di iscrizione non accolte mediante iscrizione non si considerano respinte, ma rimarranno valide e pendenti per eventuali successive designazioni od ampliamenti (per intendersi oggi sopra le dieci unità) e fino alla loro revoca dell’adesione da parte del proponente. La validità della domanda, se non precedemente revocata, verrà meno ipso jure al 31.12.2020. Le domande irregolari possono essere regolarizzate, ma per eventuali priorità, la domanda si considerererà validamente proposta a far data dalla sua regolarizzazione. Ove invece la domanda venga accolta, l’iscrizione all’albo dei consulenti varrà sino al 31.12.2020.
Salvo accoglimento di una richiesta di rinnovo dell'iscrizione da presentare almeno tre mesi prima del termine di scadenza, il consulente tecnico iscritto verrà, senza ulteriore avviso, cancellato dall’albo alla scadenza del 31.12.2020 qualunque sia stata la data della sua iscrizione.
4) Obblighi degli arbitri
E’ fatto obbligo a tutti gli arbitri iscritti nelle sezioni e sottosezioni di quest'istituzione:
Di rispettare il regolamento del T.A.B. vigente (oggi versione 2015), le norme di legge, la convenzione d’arbitrato, il contratto d’arbitrato;
Di astenersi nelle ipotesi di cui all’art.815 c.p.c.;
Di dichiarare per iscritto la sussistenza o meno di eventuali rapporti con le parti ed i loro difensori;
Di rispettare i termini di deposito degli elaborati, siano essi previsti dal regolamento, dalla convenzione di arbitrato, o dal contratto con le parti;
Di depositare le consulenze, i pareri, le determinazioni contrattuali presso la segreteria, assieme ai fascicoli di parte e d’ufficio 15 gg. prima della scadenza del termine di deposito;
5) Cancellazione dagli elenchi
Il candidato consulente tecnico prende atto che il Segretario del T.A.B. potrà rimuoverlo dagli elenchi:
6) Clausola di riservatezza
Il candidato consulente viene reso edotto che sussiste l'obbligo dei consulenti tecnici di tutelare la riservatezza delle parti e delle vicende sottoposte alla propria conoscenza in ragione dell’incarico assunto, e ciò massimamente nell’ipotesi in cui le parti richiedano espressamente di non divulgare le decisioni e/o il loro contenuto.
7) Foro convenzionale esclusivo
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il TAB ed i consulenti o candidati consulenti, le parti individuano la competenza esclusiva del Foro di Bari.
8) Privacy
Il Consulente tecnico, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., è informato che il T.A.B. per poter svolgere la propria attività dovrà trattare i suoi dati personali e che l’omessa autorizzazione comporterà l’impossibilità di procedere nell’esecuzione dell’incarico. Il candidato arbitro esprime il suo consenso affinchè il T.A.B. (Astrea Servizi arbitrali e legali s.r.l.s.) tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi connessi e/o strumentali allo svolgimento dell’attività professionale. Inoltre prende atto e dà il proprio consenso affinchè il proprio nominativo venga utilizzato nel sito a scopi informativi e comunque pubblicitari, limitatamente ai servizi che i consulenti e gli arbitri all’interno di ciascuna sezione sono chiamati a rendere, ai costi e ad ogni ulteriore finalità connessa con i servizi erogati dal T.A.B. Il responsabile del trattamento dei dati è ai sensi del regolamento il Segretario del T.A.B. e comunque la/e persone fisiche che eventualmente verranno a ciò appositamente delegate. Il candidato consulente è informato che ai sensi del vigente d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarlo, di essere informato dai responsabili, sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi. I dati personali saranno trattati nell'ambito della normale attività del T.A.B. per le finalità strettamente connesse ad essa. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti normali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il T.A.B. si impegna inoltre a non comunicare questi dati a terzi, se non per motivi strettamente connessi all’incarico conferito.