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Astrea servizi arbitrali e legali s.r.l.s.

TRIBUNALE ARBITRALE SPECIALIZZATO DI BARI  (T.A.B.)

REGOLAMENTO 2015

INDICE

PARTE I – IL TRIBUNALE ARBITRALE SPECIALIZZATO DI BARI

ARTICOLO 1 - GENERALITA’        

ARTICOLO 2 - REGOLAMENTO

ARTICOLO 3 - SEDE

PARTE II – GLI ORGANI

ARTICOLO 4 - IL PRESIDENTE     

ARTICOLO 5 - IL COMITATO SCIENTIFICO       

ARTICOLO 6 - IL COLLEGIO DEI PROVIBIRI

ARTICOLO 7 - IL SEGRETARIO

ARTICOLO 8 - LA SEGRETERIA

ARTICOLO 9 - GLI ARBITRI

PARTE III - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI

ARTICOLO 11 - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI NON VINCOLANTI:

PARERE, STIMA, ACCERTAMENTO TECNICO CON FUNZIONE PROBATORIA O TRANSATTIVA

ARTICOLO 12 - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI VINCOLANTI

ARTICOLO 13 - ARBITRAGGIO

ARTICOLO 14 - PERIZIA CONTRATTUALE

ARTICOLO 15 - ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE

ARTICOLO 16 - ARBITRATO RITUALE

PARTE IV INTRODUZIONE DEI PROCEDIMENTI

ARTICOLO 17 - AVVIO DEI PROCEDIMENTI

ARTICOLO 18 - CONVENZIONE DI ARBITRATO

ARTICOLO 19 - RICERCA DELLA VOLONTA’ COMPROMISSORIA

ARTICOLO 20 - IMPROCEDIBILITA’ DELL’ARBITRATO

ARTICOLO 21 - CONTRATTO DI ARBITRATO

ARTICOLO 22 - LIBERTA’ DELLE FORME

PARTE V –PROCEDIMENTO ARBITRALE RITUALE

ARTICOLO 23 - REQUISITI DELLA DOMANDA DI ARBITRATO RITUALE E COSTITUZIONE DELL’ATTORE

ARTICOLO 24 - RISPOSTA DELLA PARTE CONVENUTA           

ARTICOLO 25 - COSTITUZIONE DELL’ATTORE E DEL CONVENUTO

ARTICOLO 26 - REPLICA e RECONVENTIO RECONVENTIONIS

PARTE VI– COSTITUZIONE DELL’ORGANO

ARTICOLO 27 - CRITERI GENERALI PER LA NOMINA DEGLI ARBITRI         

ARTICOLO 28 - DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI          

ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE COLLEGIO ARBITRALE         

ARTICOLO 30 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI          

ARTICOLO 31 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

ARTICOLO 32 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI           

PARTE VII – NORME CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 33 - SEDE DELL’ARBITRATO

ARTICOLO 34 - LINGUA DELL’ARBITRATO        

ARTICOLO 35 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO   

ARTICOLO 36 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

ARTICOLO 37 - COSTITUZIONE DELL’ORGANO DECIDENTE

ARTICOLO 38 - NUOVE DOMANDE         

ARTICOLO 39 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE 

ARTICOLO 40 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE     

ARTICOLO 41 - UDIENZE  

ARTICOLO 42 - ISTRUZIONE DELLA CONTROVERSIA  

ARTICOLO 43 - UDIENZA DI DISCUSSIONE FINALE    

ARTICOLO 44 - TRANSAZIONE O RINUNCIA AGLI ATTI           

ARTICOLO 45 - DELIBERAZIONE DEL LODO

ARTICOLO 46 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO     

ARTICOLO 47 - PRONUNCIA ED EFFETTI DEL LODO  

ARTICOLO 48 - CORREZIONE DEL LODO          

PARTE VIII – DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 49 - IL VALORE DELLA CONTROVERSIA     

ARTICOLO 50 - LE SPESE DI PROCEDIMENTO

ARTICOLO 51 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

ARTICOLO 52 - MANCATO PAGAMENTO

ARTICOLO 53 - COMPENSI - SOLIDARIETA’ DELL’OBBLIGAZIONE

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54 - EFFICACIA ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 55 - RINVIO

ARTICOLO 62 - DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO           

ARTICOLO 57 - COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E TERMINI        

ARTICOLO 58 - CUSTODIA E RESTITUZIONE DEGLI ATTI      

ARTICOLO 59 - CONSULENZA PER INSERIMENTO CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 60  - OBBLIGHI DEGLI ARBITRI       

ARTICOLO 61 - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE    

PARTE X – DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’ARBITRATO INTERNAZIONALE

*****

PARTE I –  IL TRIBUNALE ARBITRALE SPECIALIZZATO DI BARI (T.A.B.)

ARTICOLO 1 -  GENERALITA’

Il Tribunale arbitrale di Bari o Tribunale Arbitrale specializzato di Bari (d’ora innanzi T.A.B.) e' una istituzione arbitrale costituita da un ramo d'azienda della ASTREA servizi arbitrali e legali s.r.l.s.

Il TAB offre un articolato servizio di giustizia privata per cittadini, operatori economici, pubbliche amministrazioni,  analogo a quello pubblico.

Trattandosi tuttavia di strumenti e procedure fondati esclusivamente sul consenso delle parti e non su poteri autoritativi, la richiesta dei servizi, necessitano di un mandato congiunto ovvero della c.d. convenzione di arbitrato, essendo come è noto la potestas judicandi degli arbitri fondata sulla volontà delle parti di far proprio il deliberato degli arbitri.

Il TAB, svolge a monte un'attività di selezione e organizzazione di professionisti esperti, la cui professionalità ed opera viene messa a disposizione delle parti. Il TAB opera tramite i suoi organi e sulla scorta del presente regolamento (ed eventuali successivi aggiornamenti) offre un servizio di giustizia privata per la risoluzione arbitrale di controversie, determinazioni contrattuali, redazione di accordi, accertamenti tecnici, stime e pareri.

Il TAB offre altresì alle parti un servizio  di consulenza che va dalla redazione delle clausole compromissorie TAB da inserire nei contratti ad una più complessa assistenza negoziale multidisciplinare coinvolgente le molteplici professionalità iscritte negli albi.

Offre altresì un servizio di assistenza e consulenza, sollecitabile anche congiuntamente, per adiuvare le parti nella scelta del procedimento più confacente alle proprie esigenze. Amministra il procedimento e provvede alla designazione dell’arbitro singolo, del perito o di un Collegio, gradito ad entrambe le parti; dà ausilio alle parti nella stipula di contratti di arbitrato e nella regolamentazione del procedimento. 

Il TAB inoltre consente alle parti -in accordo tra loro- la possibilità di scelta dei criteri di designazione di arbitri ed esperti che l’Istituzione deve utilizzare nella nomina dell’arbitro  (sorteggio, designazione discrezionale, per eliminazione, ecc…);

Il TAB offre inoltre un qualificato servizio di segreteria arbitrale e di assistenza all'arbitro ed alle parti durante i procedimenti amministrati,  oltre servizi vari, connessi e complementari alle attività esposte, ed inoltre un albo di periti selezionato per settori di competenza e professionalità; svolge inoltre attività di informazione, ricerca, formazione, pubblicizzazione ed in generale di diffusione dell'arbitrato e di servizi e procedimenti complementari.

Il TAB appresta un'attività di ausilio alle parti nella genesi ed organizzazione del procedimento, e si occupa dell’attività logistica e di segreteria nei procedimenti amministrati. 

I provvedimenti finali (Lodi, determinazioni negoziali, pareri, ecc...) sono tuttavia prestazioni degli esperti o arbitri; questi seppure selezionati dal TAB ed inseriti negli albi,  operano in piena autonomia e diretta responsabilità nei confronti delle parti, senza che la loro opera professionale possa essere direttamente o indirettamente riconducibile all'istituzione di cui gli arbitri non sono dipendenti.

ARTICOLO 2 – REGOLAMENTO

Il Tribunale Arbitrale specializzato di Bari o T.A.B. amministra, attraverso i suoi organi, i procedimenti ad esso devoluti in conformità al presente Regolamento (attualmente nella versione del 2015, con possibilità di futuri aggiornamenti) ed agli atti attributivi dalla potestas judicandi o di quelli costituenti fonte dell’incarico.

La convenzione di arbitrato può devolvere l’amministrazione del procedimento al TAB anche implicitamente, essendo sufficiente alla devoluzione l’attribuzione al TAB del potere di nomina dell’arbitro, degli arbitri o del perito.

L’attribuzione al TAB del potere di nomina di uno o più arbitri infatti implica la volontà delle parti di devolvere le controversie ai sensi del presente regolamento.

Quando la convenzione d'arbitrato sia in contrasto con il regolamento, ovvero non consenta operativamente l'amministrazione della procedura (ovvero non vi sia dalla parte accettazione degli obblighi stabiliti dal regolamento), il T.A.B., può astenersi dal prestare la propria opera (id est non selezionare alcun arbitro) ovvero, può decidere di non amministrare la domanda di procedimento depositata, senza pregiudizio per la efficacia della convenzione d’arbitrato  ex art. 832 c.p.c. Analoga decisione (di astensione dall’amministrazione del procedimento) può assumere il TAB ogni volta in cui non vi sia accettazione del contratto di arbitrato proposto; vi sia il rifiuto di provvedere ai pagamenti richiesti; vi sia il serio rischio di veder impagati il compenso degli arbitri od i costi della procedura; e, comunque, in ogni situazione ciò appaia necessario od opportuno negli interessi dell’istituzione, anche in ipotesi non espressamente regolamentate.

Ove le parti esplicitamente non intendano devolvere al TAB l'amministrazione del procedimento ma chiedano la mera designazione di uno o più arbitri dai propri elenchi, il TAB potrà anche scegliere di svolgere solo la attività di designazione (e dunque provvederà alla mera designazione secondo le indicazioni ottenute), ma non amministrerà il procedimento ed il provvedimento finale non potrà recare l'intestazione Tribunale arbitrale di Bari o Tribunale Arbitrale specializzato di Bari o (T.A.B.).

La scelta tra rifiutare o designare costituisce facoltà del Segretario, od in sua assenza od impossibilità, del Presidente.

Gli arbitri designati appartenenti all'elenco del T.A.B. in caso di amministrazione del procedimento sono tenuti per contratto ad avvalersi dei servizi di segreteria.                    

Ove avvalersi dei servizi di segreteria  sia incompatibile con la volontà delle parti, gli arbitri potranno legittimamente rifiutare l’incarico.

Il presente regolamento è scaricabile sul sito www.tribunalearbitralebari.it                  

ARTICOLO 3 – SEDE

La sede del Tribunale arbitrale Specializzato di Bari è sita in Via Vincenzo de Romita, 7, Bari

PARTE II – GLI ORGANI

Il TAB eroga i servizi e svolge le funzioni previste dal Regolamento attraverso i propri organi esecutivi  e consultivi.  

ARTICOLO 4 –IL PRESIDENTE 

Il Presidente ed il Segretario del Tribunale arbitrale specializzato di Bari (T.A.B.) vengono nominati dall'Assemblea dell'Astrea servizi arbitrali e legali s.r.l.s.

Il Presidente del Tribunale arbitrale ha funzioni onorifiche.

Presiede il Comitato scientifico ed il Collegio dei probiviri.

Promuove l'azione disciplinare nei confronti degli esperti e dei periti.

Sostituisce il Segretario del TAB nelle designazioni in caso di delega od impedimento di quest’ultimo.

La carica di Presidente ha durata triennale ed è rinnovabile.                                                           

ARTICOLO 5 -  IL COMITATO SCIENTIFICO

Al Comitato Scientifico sono devolute funzioni di ausilio tecnico, consultive e di progettazione: Il Comitato pianifica le iniziative di pubblicizzazione del TAB, adiuvando il Segretario, organo esecutivo, nella programmazione e realizzazione delle iniziative; decide sulle ricusazioni; vigila sulla attività degli arbitri, sulla qualità delle loro determinazioni; sul rispetto dei tempi di deposito; rende i pareri che gli vengono sottoposti dal Segretario e dal Collegio dei probiviri. Adiuva il Segretario nella gestione del sito oltre che nelle iniziative editoriali, seminariali  e nei corsi.

Il Comitato Scientifico è costituito da un Comitato ristretto formato almeno da sette membri, di cui due di diritto (Presidente e Segretario del TAB) e cinque nominati dal Segretario. Il Comitato Scientifico in composizione allargata e' costituito dal Comitato ristretto integrato dalla presenza di un membro per ogni sezione e/o sottosezione designati dal Segretario.

Il Comitato è validamente costituito  in entrambe le composizioni (ristretta o allargata) con la presenza di almeno tre membri. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. In caso di numero pari il voto del Presidente vale doppio. In caso di assenza del Presidente vale doppio il voto del Segretario. La mancata partecipazione della maggioranza dei membri non inficia le deliberazioni dell'organo. Le convocazioni possono essere effettuate via mail con almeno tre giorni di preavviso.

La carica di membro del Comitato Scientifico è onorifica e gratuita ed è compatibile con la funzione di arbitro.

Il Comitato in forma ristretta decide sulle istanze di ricusazione.

I membri del Comitato Scientifico ristretto, restano in carica tre anni.                                       

La loro cancellazione dall'elenco degli esperti non costituisce ragione di decadenza dal Comitato.      

I membri del Comitato Scientifico allargato restano in carica due anni.

La loro cancellazione dall’albo degli arbitri costituisce ragione di decadenza da membro del Comitato.

I membri del Comitato Scientifico ristretto, se iscritti in una sezione del TAB, sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione annuale all'albo.

ARTICOLO 6 -  IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È presieduto dal Presidente del T.A.B. ed è composto complessivamente da cinque membri tutti nominati dall’assemblea dell’Astrea.

Il Collegio decide con la presenza di almeno tre membri.                                                          

Il Collegio dei Probiviri decide sulle azioni disciplinari, disponendo o proponendo nei confronti di arbitri, consulenti e del segretario designato la sanzione che ritiene adeguata.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza dei presenti. In caso di numero pari il voto del Presidente vale doppio.

In caso di assenza del Presidente vale doppio il voto del membro più anziano.                  

Le convocazioni, che possono essere effettuate anche via mail, debbono essere inviate con almeno tre giorni di preavviso.

I membri del Collegio dei Probiviri, restano in carica tre anni.                                                    

Possono essere nominati anche tra soggetti non iscritti agli albi. La loro eventuale cancellazione dall'elenco degli esperti durante il mandato  non costituisce ragione di decadenza dal Collegio dei Probiviri.

La partecipazione al Collegio dei Probiviri è onorifica e gratuita.

Sino alla costituzione del Collegio dei Probiviri, le relative competenze sono svolte dal Comitato Scientifico in composizione ristretta.

ARTICOLO 7 -  IL SEGRETARIO

Il Segretario Generale  è l'organo esecutivo del Tribunale Arbitrale con competenza e poteri su tutte le questioni che non siano espressamente attribuite ad altri organi.                                               

Senza pretese di completezza il Segretario generale, anche tramite collaboratori e delegati, presta la consulenza ed assistenza alle parti, (ad esempio per la scelta del procedimento o per la redazione della convenzione di arbitrato), assiste gli arbitri nelle procedure, effettua il deposito dei provvedimenti, occupandosi della loro trasmissione alle parti, cura il recupero degli onorari arbitrali e delle competenze del Tribunale, gestisce gli albi degli esperti e dei periti, cura le iscrizioni e cancellazioni. 

Provvede all'acquisizione delle dichiarazioni di indipendenza e divulgazione degli  esperti nominati.              

È responsabile della custodia dei fascicoli e della loro conservazione.                                        

Si avvale della consulenza del Comitato Scientifico, coadiuvandolo nella istruzione dei procedimenti disciplinari (salvo quello contro il Segretario Generale che viene istruito dal Presidente del TAB); programma e collabora alla divulgazione e pubblicità dei servizi, ecc...; è competente per tutte le questioni ed attribuzioni, anche esecutive, espressamente delegategli dal regolamento e comunque di ogni altra questione non specificamente attribuita ad altro organo.

Il Segretario può delegare le funzioni esecutive a lui attribuite a propri collaboratori e delegati, anche senza formalità.

Il Segretario del TAB viene nominato dall'Assemblea dell'Astrea s.a.l. S.r.l.s. e dura in carica cinque anni, prorogabili. Egli in quanto fiduciario della Astrea s.r.l.s. può essere sostituito, anche prima della scadenza, dall'Assemblea solo per perdita del rapporto fiduciario ed in caso di gravi ragioni di opportunità o per ragioni di salute.                                  

Pur non vigendo alcuna incompatibilità od incapacità, il Segretario generale durante il suo mandato non può essere iscritto negli elenchi degli esperti del TAB e, se previamente iscritto, deve cancellarsi.

Il Segretario generale quale arbitro può essere deferito al Collegio dei Probiviri ma solo su proposta del Comitato Scientifico (anche se sollecitata da altri).

In questo caso la sanzione (rimprovero, ammonizione scritta, destituzione) viene proposta dal Collegio dei Probiviri (o dal Comitato Scientifico in composizione allargata in caso di mancata costituzione od impossibilità di funzionamento del Collegio dei Probiviri) all'Assemblea dell'Astrea e viene irrogata dal Presidente.

ARTICOLO 8 -  LA SEGRETERIA

La segreteria è l’ufficio che si occupa delle attività materiali sotto la diretta supervisione e responsabilità del Segretario del TAB.

Il Segretario generale può delegare o farsi sostituire da collaboratori della Segreteria, con delega scritta od orale, in attività proprie, anche nell’ambito delle procedure arbitrali, interi procedimenti o per singole attività, anche di verbalizzazione, operazioni di deposito e quant’altro.

Il Segretario del TAB, nelle procedure amministrate prima della costituzione dell’organo, designa se stesso o altro suo fiduciario o collaboratore di segreteria quale Segretario designato per l’assistenza dell’arbitro singolo o del Collegio arbitrale.

Detta designazione (comunque revocabile dallo stesso Segretario del TAB o su richiesta dell’Arbitro o degli Arbitri), dovrà essere inserita nel verbale di costituzione dell’organo.

All’incarico di collaboratore di segreteria si accede per designazione diretta e fiduciaria  del Segretario del TAB tra soggetti cultori della materia arbitrale.                                          

L’incarico di collaboratore di segreteria è volontario e gratuito.                                          

L’incarico di Segretario designato da invece diritto ad un compenso consistente in una frazione (di volta in volta stabilita discrezionalmente dal Segretario del TAB) del compenso percentuale percepito dal TAB e limitatamente all’ipotesi di sua effettiva percezione.

ARTICOLO 9-  GLI ARBITRI

Il Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari (T.A.B.) dispone di una sezione di Arbitri noti per indipendenza, prestigio, qualità professionali e morali e, come tali, particolarmente qualificati alla risoluzione di controversie con riferimento alle singole sezioni di appartenenza.

Nei procedimenti amministrati dal TAB tutti gli Esperti o Arbitri nominati dalle parti (o dai loro delegati) ovvero designati dal TAB debbono essere selezionati tra i nominativi inseriti negli elenchi di arbitri predisposti dal Segretario del TAB e resi pubblici.              

Gli arbitri per essere inseriti negli elenchi TAB debbono essere selezionati su domanda dal Segretario del TAB; gli arbitri per essere iscritti debbono  previamente  accettare la sottoscrizione di un contratto con il TAB, in cui si impegnano al rispetto del presente regolamento (e sue eventuali future integrazioni e modifiche); debbono versare la quota di iscrizione annuale; debbono accettare come vincolanti le tariffe predisposte dalla sezione o sottosezione cui appartengono.

PARTE III – TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

ARTICOLO 10 – PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI

Il TAB amministra procedimenti aventi fondamento nella volontà congiunta delle parti ovvero anche procedimenti non contenziosi, e, dunque, su istanza anche di una sola parte.

I procedimenti non contenziosi sono in linea di massima i procedimenti di stima, gli accertamenti tecnici ed i pareri che la parte richiede, senza che vi sia una controparte.

Ma si può trattare anche di procedimenti in cui vi potrebbe essere una controparte che la parte richiedente non intende coinvolgere avendo solo interesse ad un parere prognostico, ad una valutazione tecnica preventiva, alla predisposizione unilaterale di accordi, da utilizzare quale base del proprio operato ovvero quale base negoziale o per una transazione.

La designazione del professionista o dei professionisti necessari in questi procedimenti viene effettuata dal TAB per sorteggio o per rotazione e, solo residualmente, per designazione diretta della parte o del Segretario, onde assicurare all’Esperto la massima indipendenza nello svolgimento dell’incarico.

ARTICOLO 11 - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI NON VINCOLANTI PARERE, STIMA, ACCERTAMENTO TECNICO CON FUNZIONE PROBATORIA O TRANSATTIVA

I medesimi procedimenti di parere, stima ed accertamento tecnico di cui all’articolo precedente, possono avere e normalmente hanno una controparte.

In tal caso, i provvedimenti finali possono essere dunque resi nei confronti di più parti e nel contraddittorio tra esse.

Tuttavia va rappresentato che detti procedimenti ove introdotti da una sola parte (e non sulla scorta di un mandato congiunto) non hanno base consensuale o valenza di accertamento vincolante persino se resi dopo aver introdotto il contraddittorio con l’altra parte. Perché il procedimento sia direttamente riferibile ad entrambe le parti è infatti necessario  l’impegno di entrambe le parti a far proprio l’accertamento ed il suo esito nella propria sfera negoziale.

Questi procedimenti infatti, pur se resi in contraddittorio, ma senza l’impegno della controparte ad accettarne l’esito, non potranno dunque avere valenza contrattuale e/o probatoria vincolante ma al più meramente indiziaria.

Viceversa ove vi sia un mandato congiunto, le parti si impegnano a far proprie sul piano contrattuale l’accertamento o la stima, fermo restando che, anche in questo caso, all’esperto o tecnico nominato mancano comunque i poteri autoritativi  riconosciuti al perito o al CTU del Giudice, ad esempio ex art. 696 o 696 bis c.p.c.

Sul piano probatorio, gli esiti dei procedimenti di accertamento anche se resi nel contraddittorio, possono, al più, avere valenza di prova atipica e, come tali, sono liberamente valutabili dal Giudice.

Gli accertamenti od i pareri resi, possono comunque orientare le parti anche nel raggiungimento di soluzioni transattive, proprio in ragione dell'autorevolezza degli esperti che li esprimono.

Nel caso di istanza congiunta di parere, stima od accertamento le parti -diversamente da quanto previsto all’articolo che precede-  potranno direttamente designare l’esperto od il Collegio gradito; ovvero potranno indicare al TAB la sezione (o sottosezione) da cui nominare ed il criterio da utilizzare per scegliere all’interno della rosa.

ARTICOLO 12- PROCEDIMENTI CONTENZIOSI VINCOLANTI

Per i procedimenti arbitrali contenziosi vincolanti (arbitraggio, perizia contrattuale, arbitrato irrituale e arbitrato rituale) è necessario sussista una convenzione d’arbitrato ovvero un mandato congiunto, prima dell’avvio del procedimento; ovvero alternativamente ciascuna parte –anche in assenza di volontà compromissoria-  potrà depositare al TAB una domanda volta a sollecitare l’adesione della controparte ad un arbitrato secondo il procedimento suesposto ex art. 19.

ARTICOLO 13 –ARBITRAGGIO 

L'arbitraggio è configurabile nelle ipotesi in cui le parti non intendano risolvere una controversia in senso tecnico, ma volgiano deferire congiuntamente all'arbitratore o agli arbitratori. anche quali amichevoli compositori, la integrazione di parte del contenuto contrattuale inter partes, rimettendo così all'arbitratore, con equo apprezzamento o secondo il suo arbitrio, la determinazione della prestazione dedotta nel contratto.

ARTICOLO 14 - PERIZIA CONTRATTUALE

La perizia contrattuale è il responso tecnico che le parti richiedono ad uno o più arbitri, in ragione della loro specifica capacità tecnica, e può consistere in accertamenti, constatazioni o stime, il cui esito esse si impegnano ad accettare. Nella perizia contrattuale, gli arbitri, nella emissione del responso debbono attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico- scientifici propri della scienza, arte, della tecnica o della disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione (valutazione che dunque non viene devoluta al mero arbitrio dei periti).

ARTICOLO 15 ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE

Le parti possono devolvere la risoluzione delle loro controversie (ovvero una integrazione della loro volontà negoziale) rivolgendosi ad amichevoli compositori od arbitri con l'incarico di definire la controversia mediante un procedimento informale, destinato a concludersi con una determinazione contrattuale, il c.d. lodo irrituale, avente natura ed efficacia negoziale ex art. 808 ter c.p.c.; il lodo irrituale non ha efficacia di sentenza ma rimane confinato nella volontà negoziale delle parti.

ARTICOLO 16 -ARBITRATO RITUALE

Le parti possono devolvere mediante convenzione di arbitrato la risoluzione delle loro controversie avvalendosi del procedimento tipico delineato nel codice di rito, con intento di definire la lite mediante un lodo rituale che acquisti efficacia di sentenza (suscettibile di passare in cosa giudicata) ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c..

Il lodo rituale infatti può divenire titolo esecutivo mediante il provvedimento c.d. di exequatur ex art. 825 c.p.c.

PARTE IV - INTRODUZIONE DEI PROCEDIMENTI

ARTICOLO 17- AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutti i procedimenti amministrati dal Tribunale arbitrale specializzato di Bari (T.A.B.) debbono essere introdotti dalla parte che vi ha interesse con iniziativa unilaterale o congiunta.

L'avvio di tutti i procedimenti avviene mediante deposito di una richiesta o istanza presso la sede del TAB con allegata nota di iscrizione a ruolo con indicazione del procedimento richiesto e contestuale deposito della prova del pagamento a mezzo di bonifico bancario o altra forma di pagamento (assegno circolare o pagamento in contanti) intestato a << TRIBUNALE ARBITRALE SPECIALIZZATO DI BARI – Astrea servizi arbitrali e legali s.r.l.s.>>, del CONTRIBUTO FISSO per spese di funzionamento del Tribunale cosi determinato:

-        di €.400,00 (IVA compresa) per procedimenti contenziosi sino ad €.500.000;

-        di €.800,00 (IVA compresa) per procedimenti contenziosi di valore superiori ad €.500.000;

-        di €.600.000 (IVA compresa) per i procedimenti contenziosi di valore indeterminato od indeterminabile.

Per pareri, stime ed accertamenti tecnici, per la nomina dell’arbitro senza amministrazione del procedimento, per il procedimento di ricerca della volontà compromissoria, è dovuto il contributo fisso di cui sopra ridotto del 50%.

Per questo ultimo procedimento (procedimento di ricerca della volontà compromissoria) detto contributo si può defalcare da quello che sarà versato in caso di avvio della procedura arbitrale ove nei successivi tre mesi venga proposta domanda di arbitrato.

In assenza del pagamento del contributo fisso, l’iscrizione a ruolo sarà respinta e gli atti non verranno accettati.

Tuttavia, il Segretario ha facoltà di accettare la domanda ancora prima del pagamento o della sua prova), consentendo che sia regolarizzata nei 5 gg. successivi od in un diverso termine.

L’iscrizione priva del contributo verrà sospesa in attesa di regolarizzazione, e decorso il termine assegnato per la regolarizzazione la domanda verrà comunque respinta.

L'istanza va sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato o delega analogamente ad una nota di iscrizione a ruolo per il procedimento giurisdizionale.

Nel caso in cui la controparte della parte istante introduca una nuova, autonoma domanda è anch’essa tenuta al pagamento del contributo fisso, nella misura indicata.

Il modulo di iscrizione a ruolo è scaricabile sul sito www.tribunalearbitralebari.it alla voce “moduli”.

ARTICOLO 18- CONVENZIONE DI ARBITRATO

Tutti i procedimenti arbitrali presuppongono un mandato congiunto o convenzione di arbitrato. Nella convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) deve essere espressamente previsto che l’arbitrato venga amministrato dal Tribunale Arbitrale di Bari (o Tribunale Arbitrale specializzato di Bari o TAB) ovvero che uno o più arbitri siano nominati dal TAB (ovvero debbono essere nominati all’interno di una specifica sezione o sottosezione del TAB) ovvero che all’arbitrato sia applicato il Regolamento TAB,  ovvero utilizzate altre espressioni equipollenti.

L'arbitrato può essere amministrato secondo il presente Regolamento anche quando la convenzione   di arbitrato con devoluzione al TAB venga raggiunta attraverso atti separati.                                                                              

La volontà di devolvere al TAB le controversie può anche essere raggiunta prima della notifica della domanda di arbitrato mediante l’ausilio della segreteria secondo il procedimento di ricerca della volontà compromissoria, regolato dalla norma che segue.  

La stipulazione di una convenzione di arbitrato che rinvii al presente Regolamento o la convenzione raggiunta a seguito di procedimento di ricerca della volontà compromissoria, implica per le parti la piena conoscenza ed accettazione del presente Regolamento e l’impegno ad eseguire le decisioni dell’arbitro o degli arbitri.

Ove la convenzione di arbitrato si limiti a prevedere la devoluzione in arbitrato delle controversie rinviando al TAB o ad una sua sezione o sottosezione ovvero al regolamento del TAB senza indicare il tipo di procedimento, il numero degli arbitri o modalità di loro designazione, si intende trattarsi di arbitrato rituale a definirsi con lodo avente efficacia di sentenza ex art. 824 bis c.p.c.; l’organo giudicante sarà composto sempre da un arbitro unico, nominato dal TAB. Ove la convenzione di arbitrato preveda di devolvere la controversia ad un collegio arbitrale senza indicare il numero degli arbitri, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati dal TAB all’interno della sezione o sottosezione indicata o in difetto di quella che il Segretario riterrà a sua discrezione più competente alla risoluzione della lite.

Le parti possono autorizzare il Segretario, anche successivamente, a nominare uno o più arbitri da più sezioni.

In ogni caso la convenzione di arbitrato deve prevedere che il numero degli arbitri sia dispari.

Ove invece la convenzione di arbitrato disponga che l’arbitrato sia amministrato dal TAB ma che ciascuna parte designi un proprio arbitro (anche non inserito negli elenchi del TAB), il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri ed il terzo arbitro con funzioni di presidente verrà nominato dal TAB, che amministrerà il procedimento avvalendosi di un Segretario sempre designato dal TAB.

Ove l’amministrazione del procedimento o la designazione del Segretario da parte del TAB non sia compatibile con la volontà delle parti, il TAB designerà l’arbitro (tra quelli facenti parte del TAB) ma non amministrerà il procedimento.  Gli atti del procedimento ed il lodo tuttavia non potranno recare l’intestazione “Tribunale Arbitrale specializzato di Bari” (o TAB o formule equivalenti).

In caso di mancata designazione della sezione o sottosezione da cui designare il terzo arbitro, il Segretario lo potrà  nominare all’interno della sezione che Egli riterrà (prima facie e senza pregiudizio per la legittimità della nomina) più aderente alla controversia.

Ai fini dell’operatività dell’arbitrato amministrato dal TAB gli arbitri designati  dalle parti, o da chiunque nominati, anche se non appartenenti al TAB debbono in ogni caso sottoscrivere apposito contratto di arbitrato con il TAB nel quale l’arbitro designato, analogamente a quanto richiesto agli arbitri inseriti negli elenchi del TAB, si dovrà impegnare:

            - ad applicare il regolamento arbitrale del TAB con gli stessi obblighi e doveri etici e deontologici degli arbitri iscritti nell’albo del TAB (v. art.60 reg.);

- a determinare il  compenso adeguandosi a quanto stabilito dal TAB o dalla sezione o sottosezione competente, ovvero nella misura indicata nel Contratto di arbitrato da stipularsi tra il TAB e le parti;

- ad accettare che –ove i compensi stabiliti verranno pagati dalle parti al TAB- il Tribunale, trattenuto quanto convenuto di sua spettanza per i servizi di segreteria, corrisponda a sua volta all’arbitro quanto di sua spettanza;

- a corrispondere al TAB quanto di spettanza per l’amministrazione del procedimento e per i servizi di segreteria, in tutti i casi in cui il compenso dovesse essere versato dalle parti direttamente agli arbitri.

Le parti indicheranno altresì chiaramente se intendono avvalersi di un arbitrato rituale da definirsi con lodo avente efficacia di sentenza e art. 824 bis c.pc. o , al contrario, se intendono devolvere la controversia per arbitrato irrituale, da definirsi con lodo avente efficacia negoziale.

ARTICOLO 19- PROCEDIMENTO DI RICERCA DELLA VOLONTA’ COMPROMISSORIA

Quando manchi la clausola compromissoria od un compromesso è possibile avviare un procedimento per costituire la convenzione di arbitrato. Esso si avvia con apposita istanza, unilaterale o congiunta, normalmente antecedente l’introduzione della domanda di arbitrato, istanza che dovrà contenere: 

-  istanza della parte interessata di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art.17 con il relativo versamento del contributo fisso da parte dell’interessato;

-  descrizione sommaria della controversia;

-  dati delle parti litiganti;

- la dichiarazione vincolante dell’istante (e priva di condizioni che se apposte si intendono come non inserite) di voler devolvere in arbitri la controversia secondo il regolamento TAB;

- la richiesta alla Segreteria di procedere alla convocazione delle parti al fine di ricercare la possibilità di compromettere la controversia con la controparte.

La Segreteria, verificata la regolarità formale dell’istanza, comunica alle parti la fissazione dell’incontro dinanzi al Segretario o suo delegato per verificare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un compromesso per la scelta dell’Organo arbitrale, e/o dei criteri per la nomina dell’arbitro o degli arbitri;

- detta convocazione delle parti verrà effettuata, se possibile, in un termine non inferiore a 15 gg. salvo vengano prospettate ragioni di urgenza; in tal caso potrà avviarsi il procedimento anche in un termine inferiore.

- all’udienza debbono partecipare le parti od i loro delegati muniti di apposito mandato o delega, sottoscritta dalla parte, per accettare la devoluzione in arbitri ( con espressa attribuzione del potere di sottoscrivere la convenzione arbitrale).

Il procedimento per la ricerca della volontà compromissoria si conclude con un verbale sottoscritto anche dal Segretario del TAB in cui si dà atto dell’esperimento negativo o positivo del procedimento.

Se l’esito è positivo ed ove non si stipuli un compromesso ad hoc od una clausola compromissoria integrativa del contratto inter partes, il documento finale può anche avere valore di convenzione arbitrale, sussistendone i contenuti di forma e di sostanza; in tal caso sulla scorta di tale documento la parte interessata potrà introdurre il procedimento arbitrale con la domanda di arbitrato od atto equipollente.

ARTICOLO 20 -  IMPROCEDIBILITA’ DELL’ARBITRATO

Nel caso in cui la convenzione di arbitrato o l'adesione al presente Regolamento siano manifestamente inesistenti ovvero il procedimento di ricerca della volontà compromissoria ( introdotto in luogo del deposito della convenzione di arbitrato ) si sia concluso negativamente, il Segretario dichiara l’improcedibilità della domanda di arbitrato amministrato presso il TAB.
Il medesimo provvedimento verrà emesso ove con la risposta il convenuto non accetti  l’invito alla devoluzione al TAB della controversia, proposta dall’attore in assenza di convenzione di arbitrato.

La dichiarazione di improcedibilità emessa dal Segretario del TAB può essere impugnata innanzi al Comitato scientifico in composizione ristretta nel termine perentorio di 15 gg. dalla comunicazione della dichiarazione di improcedibilità.

Tutte le questioni, circa la validità della convenzione di arbitrato o l’applicazione del regolamento insorte successivamente alla costituzione dell’Organo decidente saranno decise dall’arbitro o dal Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 21 – CONTRATTO DI ARBITRATO

Il contratto di arbitrato è quello che viene stipulato tra le parti, il TAB e l’arbitro o gli arbitri e di norma prevede: il tempo concesso agli arbitri per la decisione; il costo del procedimento arbitrale (onorario e spese del Collegio) al netto di eventuali spese e CTU; l’obbligo per le parti di versare eventuali acconti.

In assenza di diverse indicazioni delle parti e di mancata indicazione dell’organo designato il termine di conclusione di tutti i procedimenti e di 180 gg. salve le eventuali proroghe normative.

La segreteria, anche prima della costituzione dell’arbitro o degli arbitri, potrà convocare le parti per l’accettazione del contratto di arbitrato.

Ove entrambe le parti non vogliano sottoscrivere né singolarmente, né congiuntamente un contratto di arbitrato con il TAB e/o con l’arbitro (o gli arbitri) ovvero non vogliano corrispondere le somme previste, il TAB ovvero gli arbitri potranno legittimamente rifiutare la prosecuzione del procedimento.

In ogni caso in cui il contratto di arbitrato non venga sottoscritto e l’incarico comunque proseguito, il termine di deposito  del lodo sarà di 180 gg. e l’onorario per la procedura sarà quello previsto nelle tariffe della sezione o sottosezione cui l’arbitro appartiene.

Di regola, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di arbitrato o del pagamento dell’acconto da parte di una od entrambe le parti, il procedimento potrà altresì essere sospeso in attesa di regolarizzazione.

Onde evitare paralisi della procedura, la parte che accetta di sottoscrivere il contratto di arbitrato (anche in mancanza della sottoscrizione dell’altra parte), potrà chiedere di proseguire il procedimento con la costituzione del Collegio o dell’Arbitro unico  o, ove questa sia avvenuta, chiedendo la continuazione del provvedimento ove questo sia sospeso per mancata sottoscrizione del contratto di arbitrato o per mancata  corresponsione degli acconti.

Tuttavia a tale fine dovrà sottoscrivere il contratto di arbitrato e dare garanzia di adempimento, salva rivalsa, accollandosi temporaneamente l’intero versamento sia dell’acconto che del saldo finale, accettando espressamente la quantificazione dell’obbligazione contenuta nel contratto sottoscritto e la solidarietà passiva anche per l’ipotesi in cui la parte resistente alla fine del giudizio non intenda accettare l’entità dei compensi previsti e/o richiesti.

ARTICOLO 22 – LIBERTA’ DELLE FORME

Per i procedimenti di integrazione contrattuale, per la perizia contrattuale, per l’arbitrato libero o irrituale, vige il principio di libertà delle forme.

Deve in ogni caso essere assicurato il contraddittorio durante il procedimento e garantito il diritto delle parti ad un’udienza o ad una memoria scritta prima che il procedimento venga concluso con la riserva per la decisione.

La decisione  - in assenza di diversa determinazione delle parti – deve essere resa nel termine di 180 gg. dalla costituzione dell’arbitro o del Collegio

PARTE V – INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE RITUALE

ARTICOLO 23 – REQUISITI DELLA DOMANDA DI ARBITRATO RITUALE E COSTITUZIONE DELL’ATTORE

Ove la convenzione di arbitrato preveda la devoluzione della controversia attraverso un arbitrato rituale, la parte che ha interesse può instaurare il procedimento di arbitrato rituale di propria iniziativa; dovrà prima notificare all'altra la domanda di arbitrato rituale e, successivamente, dovrà depositare la domanda di arbitrato notificata presso il TAB, unitamente alla convenzione di arbitrato, alla nota di iscrizione a ruolo della causa ed alla prova dell’avvenuto versamento del contributo fisso per l’introduzione del giudizio.

La domanda di arbitrato, sottoscritta personalmente dalla parte o dal proprio legale munito di apposito mandato, deve contenere:

a) il nome della parte richiedente, la sua residenza e il codice fiscale ovvero, trattandosi di persona giuridica, la denominazione, la sede, il nome del rappresentante legale pro tempore e la partita IVA;

b) il nome della parte convenuta e la sua residenza ovvero, trattandosi di persona giuridica, la denominazione, la sede della rappresentanza legale;

c)  il riferimento alla convenzione d’arbitrato per arbitrato amministrato TAB (o che preveda la nomina di uno o più arbitri dall’albo del TAB, ovvero, in difetto di essa, il verbale di raggiunto accordo ex art. 19 del presente  regolamento) ovvero la richiesta alla parte convenuta di accettare la devoluzione della controversia al TAB secondo lo schema << proposta ed accettazione >> ;

d) l'oggetto della domanda;  l’esposizione dei fatti e dei motivi della domanda con relative conclusioni;

e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare, con relativo indice;

f)  l’elezione di domicilio, l’indirizzo PEC ed il numero di fax della parte o del proprio difensore nominato, dove ricevere le comunicazioni;

g) nell’ipotesi di controversia devoluta ad un collegio arbitrale ed ove previsto dalla convenzione arbitrale, la nomina dell’arbitro di parte e la richiesta all’altra parte di nominare il proprio arbitro nei successivi 20 giorni;

h) la richiesta che il TAB designi l’arbitro (o gli arbitri) mediante sorteggio od altri criteri di designazione previsti nel regolamento.

La domanda di arbitrato insieme all’istanza di avvio del procedimento, con il contributo dovuto ex art. 17, vanno depositati presso la Segreteria del TAB entro gg. 30 dalla ultima notifica della domanda di arbitrato, in un originale in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, più tante copie quanti sono gli arbitri; dovrà altresì essere allegata la convenzione di arbitrato e la documentazione su cui si fondano le domande, in un originale più tante copie quanti sono le controparti e gli arbitri.

Il vizio di notifica dell’atto introduttivo è sanabile mediante nuova notifica.

In tal caso i termini decorreranno dall’ultima notifica della rinnovazione.

Restano ferme eventuali decadenze sostanziali medio tempore prodottesi.

ARTICOLO 24 RISPOSTA DELLA PARTE CONVENUTA

La parte convenuta in arbitri, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, deve a propria volta notificare all’altra la propria risposta notificata e contenente:

a) il nome della parte convenuta, la sua residenza e il codice fiscale ovvero, trattandosi di persona giuridica, la denominazione, la sede, il nome del rappresentante legale e la partita IVA;

b) il nome della parte richiedente;

c)  il riferimento alla convenzione d’arbitrato ( o il verbale di raggiunto accordo) o l’accettazione della devoluzione della controversia in arbitrato amministrato TAB formulata dalla parte richiedente;

d) l’esposizione dei fatti e dei motivi  su cui è fondata la propria risposta ed eventuali domande e/o eccezioni riconvenzionali e/o chiamate di terzo, domande e richieste tutte che vanno proposte nella risposta;

e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare, con relativo indice;

f)  l’elezione di domicilio; indirizzo PEC e numero fax della parte o del proprio difensore nominato, dove ricevere le comunicazioni;

g) la nomina dell’arbitro di parte, ove prevista dalla convenzione di arbitrato;

h) l’eventuale richiesta dell’attore di fissare un incontro per la scelta congiunta dell’arbitro o per la fissazione dei criteri di designazione all’interno della rosa  Arbitrale, (mediante sorteggio od altri criteri previsti nel regolamento);

i) l’accettazione del convenuto della devoluzione all’arbitrato TAB ex lett. c ultimo periodo dell’art.23, in adesione all’invito dell’attore.

l) l’indicazione se la parte intenda farsi assistere da un difensore munito di procura ai sensi dell’art.816 bis c.p.c., se del caso con espressa delega al difensore di sottoscrivere eventuali integrazioni delle clausole compromissorie e/o contratti di arbitrato in nome e per conto della parte che conferisce il mandato.

m) l’eventuale domanda al TAB di fissare un incontro preliminare tra le parti per la scelta congiunta dell’arbitro e/o degli arbitri e/o per la fissazione dei criteri di designazione e, comunque, per la stipula di un contratto di arbitrato con l’arbitro o con gli arbitri a designarsi.

L’atto notificato della parte convenuta deve essere depositato presso la Segreteria entro gg. 30 dall’ultima notifica in un esemplare originale per il TAB  (in regola con l'imposta di bollo, se dovuta) ed uno per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri; ad essa dovrà essere allegata copia della domanda di arbitrato notificato, la convenzione di arbitrato e la documentazione su cui si fondano le domande, in originale più tante copie per quante sono le controparti e gli arbitri.  Ove vi sia domanda riconvenzionale, la parte convenuta dovrà versare il contributo fisso parametrato alla propria domanda.

Ove manchi la necessità di designazione dell’arbitro, la parte convenuta può costituirsi senza atto notificato direttamente presso la segreteria, senza preclusioni nel termine di gg. 50 dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, ma a condizione che il procedimento sia stato già iscritto a ruolo dall’altra parte.

ARTICOLO 25 – COSTITUZIONE DELL’ATTORE E DEL CONVENUTO

Una volta costituita la parte attrice (mediante deposito della domanda di arbitrato) e la parte convenuta (con la comparsa di risposta) nei modi e termini  di cui sopra, il Segretario del TAB, constatata l’esistenza della convenzione d’arbitrato ed il versamento del contributo fisso, procederà con la designazione dell’arbitro o degli arbitri in adempimento alla convenzione d’arbitrato, a meno che non sussistano ragioni per la previa convocazione delle parti tanto per l’esperimento delle operazioni di designazione, tanto per l’eventuale integrazione dei contributi fissi versati o  della volontà compromissoria e, comunque, per la stipula del contratto di arbitrato.

La procedura proseguirà anche ove il convenuto, regolarmente citato, non abbia depositato nei termini  la propria risposta.

Qualora sia l’attore a non costituirsi dopo la notifica della domanda di arbitrato, la parte convenuta può a sua volta costituirsi  quale convenuto diligente nei termini di cui all’articolo che precede, con il deposito della comparsa di risposta e promuovere la prosecuzione della procedura nella contumacia dell’attore non costituito.

All’atto della costituzione il convenuto diligente dovrà iscrivere a ruolo la causa e versare il contributo fisso relativo al valore della controversia, introdotta dalla parte attrice (rimasta contumace) oltre a quello relativo alle domande introdotte dalla stessa parte convenuta.

Il convenuto diligente ovviamente è tenuto a depositare la domanda di arbitrato notificatagli, la convenzione di arbitrato e la comparsa di risposta.

In tal caso il procedimento di nomina dell’arbitro da parte del TAB e la costituzione dell’organo decidente sarà avviato ad istanza del convenuto diligente.                        

ARTICOLO 26 -  REPLICA E RECONVENTIO RECONVENTIONIS

Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta è auspicabile che l’organo designato per la decisione della controversia autorizzi preliminarmente parte  attrice a depositare una replica o per riconvenzionale (della riconvenzionale) ed eventuale chiamata di terzo, dipendente dalla risposta.

PARTE VI– COSTITUZIONE DELL’ORGANO

ARTICOLO 27 – CRITERI GENERALI PER LA NOMINA DEGLI ARBITRI

Il TAB consente alle parti -in accordo tra loro- la possibilità di scelta dei criteri di designazione di arbitri ed esperti (sorteggio, designazione del TAB, per eliminazione ecc...).

Particolare attenzione viene dedicata dall’istituzione alla scelta dell’arbitro che il TAB, preferibilmente, rimette alle parti; a tal fine le parti possono essere convocate (e se del caso anche  audite separatamente) per verificare se possa esservi convergenza su di uno degli esperti.

In tal caso il TAB designa l’arbitro scelto dalle parti.

Ove, invece non vi sia convergenza sul nominativo, e prima di effettuare la  designazione, il Segretario del TAB (o suo delegato) può indicare alle parti altre forme di scelta come quella per eliminazione (dove ciascuna parte può eliminare uno o più arbitri meno graditi) sì da designare l’arbitro residuo o gli arbitri residui.

Ove nella convenzione di arbitrato non vi sia l’indicazione precisa della sezione (o delle sezioni) entro cui selezionare gli arbitri e/o delle modalità di scelta (sorteggio, designazione del TAB, per eliminazione, rotazione, ecc…), all’interno della rosa e le parti non abbiano dato indicazioni in tal senso, il Segretario del TAB provvederà alla designazione in conformità al regolamento.

Il Segretario potrà sollecitare le parti ad un accordo integrativo anche ove non risulti chiaro se si tratti di arbitrato rituale od irrituale.

In ogni ipotesi di convocazione dovranno partecipare le parti o loro delegati con espressa attribuzione del potere di integrare alla determinazione dei criteri di scelta dell’arbitro, o sottoscrivere contratti di arbitrato.

In caso di mancata partecipazione delle parti o di una delle parti all’incontro fissato, il Segretario potrà stabilire un nuovo incontro ovvero procederà a norma di regolamento.

ARTICOLO 28 –  DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI                                                     

Le designazioni dell’arbitro o degli arbitri debbono avvenire sulla scorta delle modalità indicate dalle parti, o in assenza, a termini di regolamento.

In ogni caso in cui la designazione dell’arbitro/esperto o dei componenti del Collegio sia demandata dalla convenzione al TAB, ed in assenza di determinazione delle parti circa i criteri per la scelta della sezione o sottosezione e/o per la designazione all’interno della rosa, essa sarà effettuata dal Segretario all’interno della sezione che gli sembri EX ANTE più competente e per sorteggio.

Salvo che non vi siano esigenze organizzative particolari (che il Segretario è tenuto a rappresentare) come necessità di rotazione, problemi di incompatibilità, specificità delle controversie e delle competenze richieste, garanzia di celerità, ecc.., (ipotesi che facultano il Segretario a designare l’arbitro o gli arbitri con criteri diversi)  diversi dal sorteggio. In ogni caso in assenza di espressa autorizzazione delle parti, il TAB  non potrà violare una specifica contraria indicazione delle parti.

In tutte le operazioni di designazione va preferibilmente designato almeno uno o più supplenti per  la ipotesi di incompatibilità del designato e/o sua indisponibilità od altro.

Ciò ove si voglia  evitare il rischio della ripetizione delle operazioni di designazione.

In tal caso di impedimento o non accettazione del primo la scelta ricade sul secondo eventualmente designato.

Le operazioni di designazione per sorteggio vengono verbalizzate ovvero registrate.           

Il Segretario può farvi partecipare le parti.

La presenza delle parti o la mancanza di una o più parti tuttavia, non costituiscono ragione di invalidità per le operazioni.

Sarà dato avviso anche informale delle operazioni con almeno 48 ore di preavviso. Salvi casi eccezionali sarà rispettato l’orario indicato, chiunque sia presente. Alle operazioni possono partecipare solo le parti o i difensori costituiti.

Tuttavia, eventuali accidentali vizi di comunicazione, non costituiranno vizio delle operazioni di nomina, atteso che la partecipazione delle parti al sorteggio ha mera funzione informativa, essendo il sorteggio effettuato dal TAB e non dalle parti e la loro presenza è solo a scopo informativo.

In ogni caso non verranno accettate indicazioni di designazione o di gradimento provenienti dalla singola parte in assenza di contraddittorio.

In tutte le operazioni di accordo debbono partecipare le parti personalmente ovvero i loro difensori a ciò delegati.

Dopo la designazione  dell’arbitro o degli arbitri e prima di procedere alla costituzione dell’Organo monocratico o Collegiale, la Segreteria è tenuta ad acquisire dagli arbitri la dichiarazione di “divulgazione ed indipendenza” e, subordinatamente ad essa, di accettazione dell’incarico; per gli arbitri non inseriti nelle sezioni del TAB la Segreteria dovrà anche acquisire la sottoscrizione del modulo di accordo per l’accettazione degli obblighi regolamentari e delle tariffe stabilite dal TAB (o della sezione o sottosezione ritenuta idonea alla decisione della lite).

Si richiederanno agli arbitri non appartenenti al TAB il rispetto degli obblighi di cui all’art. 60 del presente regolamento.

ARTICOLO 29-  COSTITUZIONE COLLEGIO ARBITRALE

Il Segretario del TAB, una volta acquisita la domanda di arbitrato e la convenzione di arbitrato, effettuate le designazioni, acquisite le accettazioni degli arbitri nominati dalle parti (con relative  dichiarazioni di indipendenza), designa sè stesso od altro collaboratore di segreteria,  quale segretario designato al procedimento ed invita l’arbitro e/o gli arbitri a costituire l’Organo decidente con apposito verbale, convocando gli arbitri per la prima riunione (in assenza delle parti) per la costituzione del Collegio o dell’Organo singolo, presso la sede del TAB.

In quella sede va redatto il verbale di Costituzione dell’Organo datato e sottoscritto dall’arbitro (o dagli arbitri) e dal Segretario designato: il verbale dovrà contenere le norme per lo svolgimento del procedimento ( nel quale si terrà conto ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. di eventuali indicazioni delle parti) norme che dovranno assicurare alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Nel verbale dovrà essere in ogni caso fissata la prima udienza di trattazione. 

Al verbale andrà allegata la dichiarazione di divulgazione ed indipendenza degli arbitri e/o dell’arbitro.

Dalla data di costituzione dell’organo decorrerà il termine per il deposito del lodo.

Il verbale con le dichiarazioni deve essere trasmesso per pec o racc.ta a/r. a ciascuna delle parti a cura della segreteria.

Dalla data di ricezione del verbale contenente la dichiarazione di divulgazione, decorre l’eventuale termine per la ricusazione.  La ricusazione in ogni caso (anche in caso di mancata ricezione della notifica) non potrà essere proposta dalla parte costituita successivamente alla prima udienza, se non per motivi conosciuti successivamente alla data di udienza.

Nella prima riunione – ove non precedentemente stipulato- il Segretario chiederà alle parti la sottoscrizione della convenzione di arbitrato; ove ciò non avvenga l’arbitro od il Collegio potranno sospendere il procedimento in attesa della stipula del contratto di arbitrato, concedendo un termine per la sua sottoscrizione da parte dei litiganti o di uno di essi.

Siffatto differimento e/o comunque la pendenza del termine per il deposito dell’acconto, interrompono e sospendono fino all’integrale pagamento dell’acconto, la decorrenza del termine per il deposito del lodo.

Ove manchi il consenso di entrambe le parti al contratto di arbitrato nel termine assegnato, l’arbitro od il Collegio potranno legittimamente revocare l’accettazione dell’incarico e dichiarare improcedibile il procedimento per inadempienza delle parti.

La parte (che ha interesse) e che voglia impedire la paralisi e definizione in rito del procedimento potrà firmare da sola il contratto di arbitrato, assumendo il pagamento dell’intera obbligazione (e dell’intero acconto eventualmente richiesto), salvo rivalsa nei confronti della controparte, all’esito della definizione del giudizio, ed in ogni caso senza pregiudizio dei diritti degli arbitri e del TAB.         

ARTICOLO 30 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

Gli Esperti (o Arbitri) si impegnano  a rispettare il regolamento del TAB (d'ora innanzi, regolamento), il contratto di arbitrato, la convenzione di arbitrato (ed eventuali atti integrativi successivi).

Gli arbitri si impegnano nello svolgere l'incarico che gli viene attribuito dalle parti, ad applicare la legge,  ad operare in buona fede e con professionalità nel rispetto dei termini previsti ed eventuali proroghe.

Nell’arbitrato amministrato dal TAB tutti gli arbitri (inseriti o non inseriti nelle sezioni del TAB) sono altresì tenuti: a rendere la dichiarazione di divulgazione ed indipendenza ed ove del caso, prima dell’accettazione; a farsi preventivamente autorizzare allo svolgimento dell’incarico dalla propria amministrazione di appartenenza ai sensi della L. n.165/2001.

Gli arbitri che sono tenuti a richiedere l’autorizzazione ex L. n.165/2001 e assumono l’impegno d rinunziare all’incarico ove non giunga l’autorizzazione nei 60 gg. dalla comunicazione della avvenuta designazione.

Ove uno o più arbitri non sottoscrivano il contratto di arbitrato o la dichiarazione di divulgazione ed indipendenza o (per gli arbitri non appartenenti alle sezioni del TAB) l’accettazione degli obblighi previsti dal regolamento e le ulteriori condizioni, il TAB può rifiutarsi di costituire l’organo e di amministrare l’arbitrato ai sensi e per gli effetti dell’art.832 u.c.; il TAB prima della costituzione dell’organo può altresì sospendere il procedimento in attesa della regolarizzazione degli atti fissando un termine per la regolarizzazione della posizione contrattuale dell’arbitro o degli arbitri nei confronti del TAB o delle parti. Scaduto il termine, il TAB potrà altresì invitare le parti  alla sostituzione dei designati inadempienti a cura dei soggetti che li hanno nominati, sostituendo direttamente l’arbitro ove la nomina sia stata devoluta al TAB.

Quando la sostituzione dipenda dalle parti ed in difetto di loro sostituzione (o di iniziativa sostitutiva della parte che ne ha interesse) in un termine massimo prefissato il TAB potrà rifiutare definitivamente di amministrare il procedimento.

Nella dichiarazione di divulgazione ed indipendenza vanno esposti i rapporti lavorativi, relazioni di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, collaborazioni professionali o accademiche, rapporti associativi o societari con le parti ed i loro difensori, che vanno al di là della mera conoscenza con espressa dichiarazione dell’arbitro che detti rapporti non costituiscono condizionamento rispetto alla terzietà ed alla indipendenza che l’arbitro è tenuto ad assicurare.

La mancata dichiarazione da parte dell’arbitro di situazioni di incompatibilità macroscopiche e rilevanti, costituisce illecito disciplinare.

Gli arbitri si obbligano a rifiutare l’incarico proposto in adesione all’obbligo di astensione in tutte le ipotesi in cui l’art 815 c.p.c. prevede la possibilità di ricusazione.

È infatti fatto obbligo a tutti gli arbitri iscritti nelle sezioni e sottosezioni del TAB di astenersi in tutte le ipotesi ex art. 815 c.p.c., a prescindere dall’esperimento della ricusazione della parte; ad analoga astensione dovrà giungere l’arbitro in ogni caso in cui soggettivamente non si ritenga nelle condizioni di poter giudicare con equidistanza e/o serenità od in posizione di terzietà.

Costituiscono causa di ricusazione le fattispecie richiamate dall’art. 815 c.p.c., nonché:

           a) aver prestato attività professionale in favore di una delle parti nei due anni antecedenti la nomina ad arbitro;

          b) la pregressa od attuale condivisione dello studio professionale con la parte od alcuno dei difensori delle parti.

           La regola sub a) può essere derogata in caso di Ente pubblico, in tal caso potendosi valutare caso per caso.

Ulteriore ragione di astensione e di non accettazione dell’arbitro (salva espressa autorizzazione delle parti) sussiste ove una delle parti (od il suo difensore costituito) faccia parte insieme al designato di un Collegio arbitrale in un procedimento pendente.

Costituisce ulteriore ragione di astensione e di ricusazione l’ipotesi in cui l'arbitro designato ed una delle parti (od il loro difensore) faccia attualmente parte con il designato del medesimo collegio difensivo in un giudizio arbitrale o giurisdizionale pendente (tale intendendosi un giudizio non ancora definito con sentenza, essendo invece irrilevante il suo passaggio in giudicato) a meno che non via stata pregressa rinunzia al mandato.

Viceversa non vi è ragione di astensione o ricusazione se l'arbitro designato abbia fatto parte di un Collegio arbitrale (insieme ad una delle parti o  ad uno dei difensori) ove quel Collegio arbitrale abbia depositato il lodo almeno da sei mesi. Tale circostanza va tuttavia posta a conoscenza delle parti nella dichiarazione di divulgazione ed indipendenza.

Stante l'inesistenza di rapporti od interessi comuni tra gli arbitri appartenenti a sezioni e/o sottosezioni distinte (che hanno in comune solo di aver richiesto prestazioni pubblicitarie e servizi al TAB), anche a motivo dell'autonomia strutturale ed organizzativa di ciascuna sezione e sottosezione,  la mera iscrizione  ad una sezione o sottosezione del TAB (quale esperto/arbitro o consulente tecnico) di una delle parti (o del difensore di una delle parti) non è di per se ragione di astensione o ricusazione dell'arbitro nominato.

Considerata la natura personale (e non riferibile al TAB) delle decisioni, gli arbitri debbono infatti considerarsi  in potenziale concorrenza tra loro; l'ipotesi in cui la parte del giudizio rivesta la qualità di arbitro nella medesima sottosezione o sezione dell'arbitro designato, pur non costituendo ipotesi di astensione o ricusazione del designato, rende opportuno chiedere al Comitato scientifico ristretto l’autorizzazione all’accettazione.

 In caso di diniego dell’autorizzazione da parte del Comitato scientifico, solo le parti – a seguito della comunicazione preventiva della dichiarazione di divulgazione ed indipendenza- potranno confermare la fiducia nell’arbitro designato.

In questa, come in tutte le ipotesi di astensione, le parti, ricevuta la dichiarazione di divulgazione ed indipendenza,  possono invitare l’arbitro a procedere nell’incarico ove in ragione della fiducia che rivestono nell’arbitro designato lo ritengono comunque nelle condizioni di adempiere all’incarico.

Una volta confermato l’incarico dalle parti, la ricusazione è preclusa per implicita rinunzia (almeno per i motivi indicati della dichiarazione o per fatti la cui conoscenza è comunque antecedente all’accettazione).

ARTICOLO 31- RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Entro di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del verbale di costituzione dell’organo decidente (ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, se successiva), ciascuna parte può presentare alla Segreteria, a pena di decadenza, una istanza di ricusazione dell'arbitro, fondata su motivi che pongano in dubbio la sua indipendenza o imparzialità. Il termine di ricusazione è perentorio.

L’istanza è comunicata dalla Segreteria agli arbitri ed alle altre parti, che assegna a questi  un termine di dieci giorni per l’invio di eventuali osservazioni.

Sull’istanza  di ricusazione decide il  Comitato scientifico in composizione ristretta.

La pendenza del procedimento di ricusazione sospende la decorrenza del termine per il deposito del lodo o dell’elaborato.

Se l’istanza viene accolta l’arbitro ricusato deve essere sostituito da chi lo ha nominato nel termine di gg. 20 dalla comunicazione della sua decadenza.

Se l’istanza di ricusazione viene invece respinta, il procedimento prosegue ed il termine riprenderà a decorrere dalla comunicazione all’organo decidente della reiezione dell’istanza.

ARTICOLO 32- SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

La sostituzione di un arbitro viene effettuata nelle seguenti ipotesi:

a)   l’arbitro rinuncia dopo aver accettato;

b) il Comitato Scientifico accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;

c) il Segretario dispone la rimozione dell’arbitro dall’albo TAB  per grave violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo, fatta salva l’ipotesi che per intervenuta unanime volontà delle parti vogliano che l’arbitro porti a compimento l’intera procedura arbitrale;

d) decesso dell’arbitro ovvero qualora l’arbitro non sia più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità;

e) l’arbitro rifiuta  la sottoscrizione del contratto di arbitrato o di rendere la dichiarazione di divulgazione ed indipendenza  nel termine concessogli dal TAB;

f) per altro motivo ( e tra questi sono considerati validi motivi di rinuncia solo gli intervenuti impegni istituzionali pubblici come incarichi CTU, commissario giudiziale, ecc… ovvero per gravi questioni legate al rapporto di servizio o per gravi motivi di famiglia ecc…) tuttavia, nelle ipotesi previste dalla presente lettera a condizione che vi assentano le parti, ovvero a condizione che l’arbitro dimissionario assuma integralmente il rischio di risarcimento del danno alle parti, manlevando il TAB da ogni responsabilità.

Il nuovo arbitro è nominato dal Segretario del TAB, qualora l’arbitro sostituito sia stato nominato da quest’ultimo. Qualora sia stata una delle parti a nominarlo, e non provveda alla sostituzione entro il termine perentorio di gg. 20 dalla comunicazione dell’accoglimento della ricusazione e/o dalla conoscenza della rinunzia, il nuovo arbitro è nominato dal Segretario del TAB su ricorso della parte che ne ha interesse.

Il nuovo arbitro è tenuto anch’egli agli obblighi di cui agli articoli precedenti (dichiarazione di indipendenza, accettazione delle condizioni TAB). Salva diversa pattuizione è vincolato alle condizioni del contratto di arbitrato già sottoscritto dall’arbitro sostituito. L’arbitro od il Collegio possono determinare con il provvedimento finale, l’eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta e della sua utilità.

In ogni ipotesi di sostituzione dell'arbitro, spetta al nuovo arbitro unico o al nuovo Collegio Arbitrale decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento.

 Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone.

PARTE VII – NORME CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 33 – SEDE DELL’ARBITRATO

La sede dell’arbitrato amministrato dal TAB –salva espressa delega autorizzata per iscritto dal Segretario del TAB- deve essere istituita in Bari presso la sede del Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari, attualmente alla Via Vincenzo de Romita, 7, 70121 BARI.

La Camera Arbitrale potrà rifiutare di amministrare l’arbitrato ove le parti indichino una sede diversa.

Fa deroga l’arbitrato devoluto alla sezione ottava (diritto e commercio internazionale) in cui potrà essere eventualmente indicata una sede diversa.

Tuttavia per tutte le ipotesi, le udienze od i singoli atti del procedimento possono tenersi in un luogo diverso dalla sede dell’arbitrato ed anche in videoconferenza o mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

ARTICOLO 34 – LINGUA DELL’ARBITRATO

La lingua dell’arbitrato è quella italiana.

Le parti possono scegliere in accordo  -ma prima della costituzione dell’organo- una lingua diversa.

Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa, purché detti documenti siano accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana.

ARTICOLO 35 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme dettate dalle parti nella convenzione di arbitrato od in eventuali atti integrativi anteriori alla costituzione dell’arbitro o del Collegio.

Per quanto non previsto e regolamentato si applicano  - se non in contrasto con la volontà delle parti - le norme di cui al Titolo VIII, Capo III, del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili.

ARTICOLO 36 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Il TAB decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

Il TAB decide secondo le regole di diritto italiano.

Per l’arbitrato devoluto alla sezione ottava (diritto e commercio internazionale) vigono le regole specifiche del settore e le norme del presente regolamento (parti da I a IX), si applicano se ed in quanto compatibili con quelle del capo X.

ARTICOLO 37 -  COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Dalla data di costituzione del collegio arbitrale o dell’arbitro singolo, come detto, decorrono i termini per il deposito del lodo.

Qualora siano instaurati presso il TAB più procedimenti per controversie connesse, il Segretario, anteriormente alla costituzione del Tribunale Arbitrale, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione dell’Organo preventivamente costituito od a quello nominato di comune accordo da tutte le parti o, in mancanza, dal Segretario stesso previa richiesta delle parti.

Nel verbale di costituzione l’organo decidente stabilisce le regole di svolgimento del procedimento e le scansioni temporali delle attività processuali, sempre assicurando il rispetto del contraddittorio ed il principio di parità delle parti.

In qualunque momento del procedimento, l’arbitro unico od il Collegio dell’Organo Giudicante Arbitrale costituito può tentare di comporre la controversia tra le parti conciliandole. Qualora le parti trovino un accordo transattivo durante il procedimento, viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri.

L’accordo di conciliazione definisce il procedimento arbitrale in corso che può essere al più proseguito per la decisione sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

In caso di totale definizione conciliativa dinanzi agli arbitri, tanto all’esordio del procedimento che durante la pendenza del procedimento (e comunque prima che la causa venga riservata per la decisione), i costi dell’arbitro o del Collegio (intesi come costo omnicomprensivo degli onorari degli arbitri e dei costi di segreteria TAB) sono dovuti, salvo diverso accordo sottoscritto anche dagli  arbitri, in una misura ridotta del 50%  rispetto a quanto già definito e salvo diverso accordo delle parti con l’arbitro o con gli arbitri ( e sottoscritto all’unanimità).

Qualora una parte richieda all'Autorità Giudiziaria l’adozione di provvedimenti cautelari, urgenti o provvisori, la parte istante od eventualmente  l’altra, hanno l’obbligo di riferire tale iniziativa all’organo costituito tramite la segreteria.

ARTICOLO 38- NUOVE DOMANDE

Il termine per la proposizione di nuove domande è perentorio, anche perché incide sul contratto di arbitrato.

Tuttavia, ove la novità delle domande non venga eccepita dalla parte che ne ha interesse nel primo atto difensivo successivo, l’Organo decidente ha facoltà di decidere anche le domande nuove.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 817 c.p.c. in assenza di eccezione di parte, l’arbitro od il Collegio possono decidere anche domande nuove.

La domanda nuova tuttavia non può essere mai proposta successivamente alla precisazione delle conclusioni, essendo vietato introdurre nuove domande e nuove eccezioni nelle memorie difensive finali trattandosi di memorie solo illustrative. Eventuali eccezioni e domande nuove inserite nelle memorie sono tamquam non essent.

ARTICOLO 39 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Gli arbitri risolvono  senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevnati per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisone con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.

ARTICOLO 40 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Tutte le decisioni dell’arbitro singolo o del Collegio relative all'istruzione della controversia, all'organizzazione della procedura e all'adozione dei provvedimenti istruttori, sono assunti con ordinanza.

Ove vengano emesse dal Collegio Arbitrale le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.

Le ordinanze devono essere adottate nella forma scritta e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Collegio, ove a ciò espressamente e per iscritto designato dagli altri arbitri.

ARTICOLO 41 - UDIENZE

Le date di udienza sono fissate dall’arbitro o dal Collegio e comunicate alle parti a cura dello stesso e/o della segreteria.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente e/o a mezzo dei difensori costituiti (o loro sostituti delegati).

Tra un’udienza e l’altra, salvo motivate ragioni, si cercherà di non eccedere il termine di 30 giorni.

ARTICOLO 42 – ISTRUZIONE DELLA CONTROVERSIA 

In applicazione  di quanto previsto dalle regole previste dal codice di rito,  applicabili al procedimento, l’organo designato procede d'ufficio e con la massima celerità, all'istruzione della controversia ex art.816 ter c.p.c., sempre assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

L’arbitro o il Collegio può disporre o ammettere mezzi istruttori, nonché sentire direttamente le parti, effettuare ispezioni, anche mediante applicazione analogica con norme e principi del codice civile e di quello di procedura civile in quanto compatibili con la mancanza di poteri autoritativi, con le norme del presente regolamento e con le norme ex artt.806 e ss. del codice di rito, in materia di arbitrato.  

In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi citati nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione, a meno che non si autorizzi la assunzione mediante risposte scritte. Anche in tale ipotesi l’arbitro od il Collegio può disporre l’audizione del teste per verificare la veridicità e/o l’attendibilità della risposta scritta ovvero per avere chiarimenti.

Ove del caso, può essere autorizzato, per le prove testimoniali, l’utilizzo di interpreti e traduttori, i cui costi saranno assunti direttamente dalle parti richiedenti.

Le parti possono chiedere all’arbitro  o al Collegio Arbitrale di nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio.

Essi saranno designati esclusivamente all’interno degli elenchi dei CC.TT.UU, predisposti dal TAB e resi pubblici. Al consulente tecnico nominato d'ufficio si applicano, in quanto compatibili con l’assenza dei poteri autoritativi, le regole previste dagli Artt.191 e ss. c.p.c. ed 89 e ss. Disp. Att. al C.p.c.

L’arbitro o il Collegio può ricorrere ad un CTU non inserito negli elenchi solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Comitato scientifico od espressa autorizzazione scritta delle parti.  La nomina in assenza di autorizzazione se effettuata in difetto di espresso accordo con le parti, non invalida la consulenza ma costituisce illecito disciplinare per l’arbitro o gli arbitri che la dispongono in assenza dei presupposti di cui sopra.

La nomina del CTU ricade sempre direttamente nella sfera giuridica delle parti.

In caso di contestazione circa la necessità della ammissione della CTU essa ricadrà direttamente nella sfera giuridica della parte che ha effettuato tale richiesta (salvo successiva rivalsa nella decisione).

L’arbitro od il Collegio possono richiedere alle parti od alla parte richiedente la CTU una liberatoria. In caso di mancata sottoscrizione della liberatoria almeno dalla parte che ha richiesto la CTU, l’arbitro od il Collegio potranno legittimamente respingere la richiesta di CTU o revocare la ordinanza di sua ammissione.

Le parti e/o i loro difensori e/o gli eventuali consulenti tecnici di parte hanno facoltà di assistere alle operazioni di consulenza tecnica.             

I CTU nell’esercizio del mandato ricevuto sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dagli art. 59 e 60. In caso di inadempimento agli obblighi nei confronti del TAB, ovvero per manifesta parzialità e/o per serie violazioni del regolamento, il Segretario può cancellare dall’albo il CTU.                                                    

ARTICOLO 43 -  UDIENZA DI DISCUSSIONE FINALE

Il Tribunale Arbitrale, se ritiene il procedimento pronto per la decisione, dichiara la chiusura dell’istruzione ed ove lo ritenga utile, fissa l’udienza di discussione finale.

L'udienza di discussione finale si tiene in forma orale, ma può essere anche autorizzata una succinta verbalizzazione.

Il Tribunale Arbitrale, dopo la chiusura dell’istruzione ed anche ove non disponga l’udienza di discussione, deve in ogni caso consentire alle parti di depositare una memoria difensiva, salvo che le parti d’accordo vi rinunzino.

ARTICOLO 44-  TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

In caso di rinuncia agli atti a seguito di transazione o per altro motivo, le parti o i loro difensori devono darne comunicazione alla Segreteria esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.

Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce. Ovvero, per le spese del procedimento se del caso, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Le parti possono concordemente richiedere all’arbitro od al Collegio, che può anche rifiutare, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

Se il giudizio si conclude prima dell’emissione del lodo anche per abbandono del procedimento da parte di chi ne aveva interesse, le spese e gli onorari del procedimento dovuti, salvo diverso accordo sottoscritto da tutte le parti o gli arbitri, è pari al 50% di quanto previsto ove fosse stato depositato il lodo.

Anche in caso di abbandono del giudizio, così come in caso di rinunzia, o transazione o conciliazione, le parti sono tenute in solido al loro pagamento di spese ed onorari arbitrali.

ARTICOLO 45 -  DELIBERAZIONE DEL LODO

Nel caso in cui la decisione sia rimessa ad un Collegio Arbitrale, il lodo è deliberato a maggioranza.

Si applicano alla fase della decisione le norme del codice di rito ex artt. 820 e ss. c.p.c.                

ARTICOLO 46- FORMA E CONTENUTO DEL LODO

Il lodo è formato per iscritto e deve indicare:

a)  il nome degli arbitri;

b)  l'indicazione della sede dell'arbitrato;

c)   l'indicazione delle parti;

d)  l'indicazione della convenzione di arbitrato;

e) l’indicazione delle conclusioni delle parti;

f) l'esposizione sommaria dei motivi della decisione;

g) il dispositivo;

h) la parte alla quale incombe, e in che misura, il pagamento delle Spese di  procedimento, nonché delle spese di difesa sostenute dalle altre parti;

i) la sottoscrizione degli arbitri; la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

l) la data delle sottoscrizioni.                                                                                       

ARTICOLO 47 -  PRONUNCIA ED EFFETTI DEL LODO

A meno che le parti abbiano previsto un termine più lungo e fatta salva l'applicazione delle disposizioni su sospensioni e proroghe del termine previste dal codice di rito, il Tribunale Arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria, entro 180 giorni dalla sua costituzione.

Il termine può essere prorogato dagli Arbitri, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, nei casi previsti dall’art. 820, comma 4 del cod. proc. civ. per non più di una volta per ciascuna di tali ipotesi.

Il termine di deposito del lodo può anche essere prorogato su istanza congiunta delle parti.

Il termine per il deposito del lodo è sospeso in tutte le ipotesi previste nel regolamento e comunque nel caso in cui la Segreteria riceva una domanda di ricusazione ovvero dal verificarsi di una causa di sostituzione di un arbitro e fino alla nomina del nuovo arbitro, ovvero dalla richiesta stipula del contratto di arbitrato o di pagamento dell’acconto  e sino alla sua materiale erogazione.

Il lodo deve essere depositato in tanti originali quanti sono le parti più un originale per la Segreteria.

La Segreteria trasmette un originale del lodo a ciascuna parte, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.                                                                            

ARTICOLO 48 -  CORREZIONE DEL LODO

Il lodo è soggetto a correzione ai sensi dell’art. 826 cod. proc. civ.

PARTE VIII – DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 49- IL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese del procedimento e di quelle legali, è determinato sommando il valore delle domande di tutte le parti, come risultanti dagli atti del procedimento e/o come determinate dalle parti nel corso della procedura e, dunque, al fine di determinare il valore della controversia si prescinde dalla entità della condanna.

ARTICOLO 50 -  LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta, con autonoma ordinanza  coeva  al deposito del lodo ovvero emessa successivamente, tenendo conto del contratto di arbitrato. In assenza di questo, fermo restando il contributo fisso pagato al Tribunale arbitrale (per spese di funzionamento del Tribunale), la liquidazione degli arbitri e degli oneri variabili a favore del Tribunale arbitrale (per spese di funzionamento del segretario ed oneri forfettizzati)  avverrà in conformità alle Tariffe della sezione o sottosezione, sulla base dell’intero valore economico della controversia.

Nel lodo, invece, l’arbitro od il Collegio dispongono in ordine alla definitiva ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.

Nel lodo si liquidano  altresì le spese di difesa a favore della parte vincitrice, ove non vengano in tutto od in parte compensate.

Nell’ordinanza di cui sopra vengono determinate le spese di procedimento composte dalle seguenti voci:

a) spese del Segretario e spese di funzionamento della segreteria;

b) onorari dell’arbitro o degli arbitri.

c) eventuali rimborsi spese degli arbitri;

d) spese ed onorari dei consulenti tecnici d’ufficio.

La liquidazione di tutte le voci di cui al comma che precede potrà essere effettuata dagli arbitri direttamente a favore del Tribunale arbitrale, ovvero suddivisa in onorari degli arbitri e spese del Segretario e di funzionamento della Segreteria e, dunque, ripartita precisamente e liquidata a favore di ciascun avente diritto.

Ove non sia stato stipulato il contratto di arbitrato, gli onorari dell’organo decidente sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di ciascuna sezione con le eventuali maggiorazioni per le procedure accelerate (a valere quando le procedure accelerate saranno attivate quale servizio).                           

Nella determinazione degli onorari degli onorari degli arbitri  ove per qualunque ragione non si applichino le tariffe determinate dal TAB, si dovrà tenere conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della celerità del procedimento e di ogni altra circostanza.  Il costo del Segretario e le spese di funzionamento della Segreteria saranno addebitati quale spese degli arbitri e verranno determinati ai sensi del presente regolamento.

Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati dagli arbitri con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa giudiziale.

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di produzione dei documenti di spesa, le spese si considerano forfettizzate ed assorbite dai relativi onorari.

Le parti sono sempre obbligate in solido tra loro al pagamento delle spese di procedimento e dei contributi fissi e variabili per il funzionamento della Camera, degli onorari arbitrali e degli oneri di CTU, salvo  ripetizione tra loro sulla scorta dei criteri di ripartizione stabiliti nel lodo arbitrale.                                                              

ARTICOLO 51 – VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

La Segreteria  del TAB dopo l’emissione dell’ordinanza richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento, fissando il termine per l’effettuazione di versamenti dalle parti dovuti (dedotti gli eventuali acconti ricevuti).

Gli importi previsti dai commi precedenti, sono in ogni caso dovuti da tutte le parti in solido tra loro, anche in ragione dell’accettazione del presente regolamento, implicita alla devoluzione della controversia al TAB.

ARTICOLO 52-  MANCATO PAGAMENTO DELL’ACCONTO

Stante la solidarietà dell’obbligazione, se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

In caso di mancato pagamento dell’acconto entro il termine fissato, il TAB o l’arbitro od il Collegio possono sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, dall’arbitro o dal Collegio, verificato l’adempimento.

Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dall’onerato, l’arbitro od il Collegio su indicazione della Segreteria del TAB, dichiara la sopravvenuta improcedibilità e l’estinzione di tutto il procedimento, od anche solo limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.                         

ARTICOLO 53 - COMPENSI. SOLIDARIETA’ DELL’OBBLIGAZIONE

Per le attività complessivamente svolte dal TAB l’Istituzione percepisce un compenso fisso (costo di funzionamento del TAB) all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento ed un compenso in percentuale a dedursi dall’onorario dell’arbitro o del Collegio, si che il compenso unitario dovuto dalle parti viene ripartito tra il TAB e gli arbitri in una misura tra questi concordata.

Le parti di regola pagheranno l’intero al Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari – Astrea sal s.r.l.s. che a sua volta liquiderà agli arbitri quanto loro dovuto.                                       

Le parti potranno tuttavia, pagare direttamente agli arbitri ovvero  ripartire la somma tra arbitri e TAB ove vi sia indicazione  del Segretario in tal senso.

In ogni caso la legittimazione al recupero dell’intera somma dovuta dalle parti in forza del presente regolamento spetta al TAB, fatti salvi i rapporti interni, trattandosi di prestazione unitaria; viceversa spetta agli arbitri ove questi (o questo) vogliono adire il Presidente del Tribunale ex art. 814 c.p.c.; in quest’ultimo caso l’amministrazione del procedimento da parte del TAB costituiscono una spesa del Collegio arbitrale o dell’arbitro.

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54-  EFFICACIA ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.07.2015.

Il Tribunale Arbitrale può integrare, modificare ovvero sostituire il Regolamento ed i relativi Allegati, con delibera assembleare dell’Astrea presa in conformità delle norme statutarie. Le nuove regole si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente alla data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO 55 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme del  codice di procedura civile in materia di arbitrato, se ed in quanto applicabili.

ARTICOLO 56- DEPOSITO  DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO

Le parti devono depositare gli atti del procedimento, insieme alle copie dei documenti, presso la Segreteria in un esemplare originale per la Camera Arbitrale, più un originale per ciascuna controparte, e tante copie quanti sono gli arbitri. Nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito, la Segreteria indica il numero di copie necessarie.

Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente. Gli atti debbono essere in regola con il bollo.

I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie agli originali, la parte interessata deve depositare gli originali.

Le parti o gli arbitri potranno disporre che gli atti siano depositati in formato pdf o a mezzo pec.

Il deposito degli atti può avvenire dal lunedì  al venerdì dalle ore 9 alle 12 presso la sede del Tribunale arbitrale. I depositi che scadono di sabato o domenica vengono automaticamente prorogati al lunedì, se non festivo, o comunque al primo giorno non festivo utile.

ARTICOLO 57 - COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E TERMINI

Salvo quanto specificatamente previsto dal presente Regolamento, la Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate via pec all’indirizzo comunicato all’atto della costituzione ovvero via fax.

Tutte le comunicazioni devono essere eseguite nel domicilio eletto dalle parti; in mancanza debbono essere eseguite nella residenza o sede indicata dalle parti.  In caso di esito negativo agli indirizzi indicati, le comunicazioni vengono effettuate presso la sede dell’arbitrato.

La comunicazione di un atto si intende validamente effettuata nel giorno in cui risulta avvenuta la ricezione presso l’indirizzo del destinatario.

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale, se non definiti perentori, possono essere prorogati  con il consenso di tutte le parti o per gravi motivi.

Per la decorrenza dei termini si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo.

Il decorso dei termini stabiliti durante il corso della procedura arbitrale è sospeso dal giorno 1° agosto al giorno 31 agosto.   In detto lasso di tempo non potranno essere effettuati depositi.

ARTICOLO 58- CUSTODIA E RESTITUZIONE DEGLI ATTI

Le parti, terminata la procedura, debbono ritirare i propri fascicoli di parte.

La Segreteria conserva il fascicolo d’ufficio di ogni procedura fino a 3 anni dalla conclusione del procedimento.

ARTICOLO 59 – CONSULENZA PER INSERIMENTO CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il TAB attraverso la Segreteria, offre consulenza per l’inserimento di clausole compromissorie nei contratti e negli atti costitutivi di società.

ARTICOLO 60 -  OBBLIGHI DEGLI ARBITRI

E’ fatto obbligo  a tutti gli arbitri iscritti nelle sezioni e sottosezioni di quest'istituzione:

di rispettare il regolamento del T.A.B. vigente, le norme di legge, la convenzione d’arbitrato, il contratto d’arbitrato;

di astenersi nelle ipotesi di cui all’art.815 c.p.c. a prescindere dall’esperimento della ricusazione;

di dichiarare, anche in assenza di motivi di astensione o ricusazione[2]

di acconsentire alla pubblicazione dei lodi salvo che le parti non abbiano richiesto di ometterla.

di dover tutelare la riservatezza  delle parti e delle vicende sottoposte alla sua conoscenza, al proprio giudizio e/o valutazione, massimamente nell’ipotesi che le parti richiedano la non divulgazione delle decisioni.

di essere inoltre consapevole:

- che la mancata astensione in presenza di evidenti motivi di ricusazione così come la grave, immotivata  violazione dei termini di deposito costituisce grave inadempienza disciplinare che faculta l’Istituzione a cancellare l’arbitro inadempiente dai propri elenchi;

- che ciascuna violazione del regolamento ovvero l’ inadempienza agli obblighi assunti nei confronti del TAB, anche in termini di tempestiva corresponsione delle somme dovute, faculta l’Istituzione a cancellare l’arbitro inadempiente dai propri elenchi;

- che il  Segretario del T.A.B. potrà rimuovere l’arbitro dagli elenchi:

  • per scadenza del biennio solare;
  • in ogni caso in cui ciò sia nell’interesse del T.A.B. ed a tutela dell’immagine dell’Istituzione (es. avviso di garanzia; indagini della Magistratura, provvedimenti cautelari, ecc….), immagine che gli arbitri aderenti riconoscono essere prioritaria rispetto all’interesse dell’arbitro;
  • in  conseguenza della sanzione di cancellazione irrogata secondo le ipotesi previste dal Regolamento;
  • per mancato versamento della quota annuale o per morosità nel pagamento dei eventuali spettanze del TAB.

Le decisioni, i pareri, le determinazioni contrattuali nelle procedure amministrate dal Tribunale arbitrale di Bari, costituiscono prestazioni che gli esperti o arbitri  incaricati rendono direttamente nei confronti delle parti e nella loro sfera giuridica, atteso che la decisione (o i  pareri e le stime) sono imputabili all’arbitro singolo od al Collegio secondo le norme del codice di rito (v. in particolare l’art.813 ter c.p.c.).

ARTICOLO 61 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il comitato ristretto, in sede disciplinare ha il compito di rendere il parere circa l'esistenza di grave parzialità nella redazione di un lodo o di altro provvedimento degli esperti o dell’esperto. Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante. 

L'azione disciplinare per grave parzialità dell'arbitro o del CTU può anche essere avviata dal Comitato scientifico di propria iniziativa, ovvero compulsata da una delle parti del Giudizio di cui si tratta. In tal caso il Comitato non procede a rendere il parere  se ritiene l'addebito manifestamente infondato ed il procedimento si chiude.

Ove invece il procedimento sia stato avviato dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Collegio dei probiviri, il parere va reso anche ove il Comitato scientifico ritenga l'addebito manifestamente infondato.

Dopo il parere del Comitato la decisione viene resa dal Collegio dei Provibiri se il procedimento disciplinare riguarda l’arbitro.

Decide il Comitato scientifico se il procedimento disciplinare riguarda il CTU. Al CTU prima della decisione vanno comunicati gli addebiti e deve essere consentito il contraddittorio per iscritto o mediante audizione prima della decisione.

Le sanzioni al CTU vanno dal rimprovero alla cancellazione dall’albo.

L'istruttoria disciplinare sull’arbitro viene normalmente svolta dal Comitato ristretto prima dell’emissione del parere.

L'istruttoria può essere delegata ad un singolo membro od essere Collegiale. All'arbitro debbono essere comunicati gli addebiti e deve essere consentito il contraddittorio, per iscritto e/o mediante audizione, prima dell’emanazione del parere.

Al Comitato ristretto può essere aggregato anche un arbitro della medesima sezione di quello oggetto di procedimento disciplinare; tuttavia, la mancata partecipazione dell'arbitro della o delle sezioni o sottosezioni interessate, non costituisce ragione di invalidità e/o irregolarità del parere reso. Nel caso di azione disciplinare nei confronti dell'arbitro facente parte del Comitato scientifico, ristretto o allargato, questi deve astenersi dalla partecipazione alle riunioni ed ai processi decisionali che lo riguardano.

In casi di particolare delicatezza si può prevedere che la questione sia discussa dal Comitato in formazione allargata. I membri del Comitato sono tenuti alla massima discrezione circa le questioni trattate. Possono essere formate Commissioni più ristrette (uno o tre membri) per singoli pareri.

Non è prevista audizione dinanzi al Collegio dei probiviri, ma deve essere consentita una memoria difensiva successiva al parere del Comitato scientifico.

PARTE X – DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’ARBITRATO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 62 - ARBITRATO INTERNAZIONALE

Si considera  arbitrato internazionale quello che si instaura tra persone fisiche o giuridiche aventi, al momento di conclusione della convenzione, la loro residenza abituale o la loro sede nel territorio di Stati diversi. 

ARTICOLO 63- SEDE DELL’ARBITRATO INTERNAZIONALE

Lasede dell'arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.

In difetto di espressa previsione la sede dell'arbitrato è Bari

ARTICOLO 64 - NORME APPLICABILI AL MERITO

Il T.A.B. decide le controversie devolutegli secondo le norme scelte dalle parti.

In difetto di concorde indicazione, il T.A.B. applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante al caso di specie.

Il T.A.B. tiene conto degli usi del commercio.

PARTE XI - ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI

ARTICOLO 65 - ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI

In presenzadi una domanda proposta da più parti o contro più parti, ciascuna parte deve avere pari peso nella determinazione del Collegio.

In assenza di disposizioni nella Convenzione di arbitrato la nomina dell'arbitro unico o del Collegio verrà integralmente rimessa al T.A.B.

Ove invece la convenzione di arbitrato preveda la partecipazione delle parti alla nomina di un Collegio arbitrale, ma il numero delle parti non consenta la designazione da parte di ciascuno di un arbitro, le parti si dovranno raggruppare in due solo macro parti, in cui ciascuna "macro" parte nomina un arbitro ed il TAB il terzo arbitro con funzioni di Presidente

In tal caso le Segreteria convoca le parti per la costituzione delle macro parti per le nomine. Ove tali nomine non giungano, o le parti dovranno delegare la nomina dell’intero Collegio al TAB ovvero il TAB potrà rifiutare di amministrare il procedimento.


[2] L’uso improprio, arbitrario  e non autorizzato del  logo e/o dell’intestazione costituirà abuso  fonte di risarcimento.