L’arbitrato, menzionato tra i mezzi pacifici di soluzione delle controversie nell’art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, è una forma di regolamento giudiziale, in quanto la procedura si conclude con una decisione arbitrale che ha efficacia obbligatoria per le parti.
L’arbitrato internazionale è infatti caratterizzato dalla volontà degli Stati di dirimere una controversia (presente o futura) a mezzo di arbitri scelti dalle stesse parti, che devono decidere secondo diritto. La decisione degli arbitri è vincolante per le parti.
L'arbitrato commerciale internazionale è il mezzo tipico per la soluzione di controversie sorte o che potranno sorgere da operazioni del commercio internazionale tra persone fisiche o giuridiche aventi, al momento di conclusione della convenzione, la loro residenza abituale o la loro sede nel territorio di Stati contraenti diversi (convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale c.d Convenzione di Ginevra del 1961).