1. Quando manchi la clausola compromissoria od un compromesso è possibile avviare un provvedimento per il raggiungmento di una convenzione di arbitrato. Esso si avvia con con apposita istanza unilaterale o persino congiunta che dovrà contenere:
- Istanza di iscrizione a ruolo ed il relativo versamento;
- Descrizione sommaria della controversia;
- Dati delle parti litiganti;
- La dichiarazione vincolante di voler decorrere in arbitri la controversia secondo il regolamento TAB;
- Richiesta alla Segreteria di procedere alla convocazione delle parti al fine di ricercare la possibilità di compromettere la controversia con la controparte;
2. La Segreteria, comunica la fissazione dell’incontro dinanzi al Segretario per verificare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un compromesso per la scelta dell’Organo arbitrale, dei criteri della loro nomina. Detta convocazione verrà effettuata, se possibile, in un termine non inferiore a 15 gg. salvo vengano prospettate ragioni di urgenza; in tal caso potrà avviarsi il procedimento anche in un termine inferiore.
3. Il procedimento in cui debbono partecipare le parti od i loro delegati muniti di apposita delega od accettare la devoluzione in arbitri ( con espressa attribuzione del potere di sottoscrivere la convenzione arbitrale) si deve concludere con un verbale sottoscritto anche dal Segretario del TAB in cui si da atto dell’esperimento negativo o positivo del procedimento.
4. In caso di esito postivo si redige un verbale sottoscritto dalle parti (o dei loro delegati) con l'indicazione dell'arbitro o degli arbitri ovvero con la determinazione dei criteri per la loro designazione. Ovvero si redige con atto autonomo un vero e proprio compromesso.
5. Una volta raggiunta la convenzione di arbitrato la parte che ha interesse notifica la domanda di arbitrato ed avvia il procedimento di nomina dell'arbitro (o degli arbitri) depositando la domanda di arbitrato notificata, l'istanza di iscrizione a ruolo e raggiunto, come previsto a termini di regolamento