La rinunzia preventiva all’impugnazione dei lodi arbitrali internazionali -effettuata per iscritto- è compatibile con l’art.6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, se frutto di consapevole e libera scelta. Il diritto di accesso ad un Tribunale non va inteso nel senso che vada sempre garantita una giurisdizione nazionale, potendo questa essere sostituita da forme alternative di soluzione delle controversie, a condizione che queste siano state liberamente e spontaneamente scelte dalle parti.
L’arbitrato c.d.obbligatorio imposto per legge, in quanto non spontaneamente scelto, invece viola il diritto di ciascuna persona ad avere accesso ad un Giudice statale.
Corte Europea diritti dell’Uomo, Sez.III, 24.03.2016