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NormativaLe difficoltà conclamate della Giustizia italiana (ed in particolare di quella civile) di provvedere, in tempi rapidi, alla risoluzione delle liti pendenti innanzi ai tribunali di ogni ordine e grado, sono a tutti note : la proliferazione del contenzioso, la cronica carenza di personale giudicante ed amministrativo, l’inadeguatezza dell’edilizia giudiziaria, costituiscono problemi che da oltre circa trent’anni arrovellano gli studiosi del processo civile nella ricerca di soluzioni: più riforme tuttavia si sono succedute senza riuscire a risolvere i problemi di durata del processo. La consapevolezza di quanto pesino le difficoltà di “enforcement” del contratto (nello scoraggiare investimenti esteri) e dei costi economici che i ritardi di giustizia producono, rendono la questione Giustizia a fortiori come prioritaria nell’ambito dell’auspicato rilancio economico.
Ancora una volta la soluzione viene affidata ad una Commissione ministeriale ad acta investita nel compito di realizzare un progetto di riforma del processo civile e dei metodi alternativi ad esso.
La Commissione muovendo dal distinguo tra funzioni costituzionalmente assegnate alla Magistratura e quelle che tali non sono, ha individuato le aree, attualmente affidate alla magistratura, in cui gli interventi possano essere affidati a soggetti diversi al fine di ridurre i tempi dei processi e di ottenere una migliore efficienza dell’amministrazione della giustizia.
Una delle direttrici della Riforma, sulle funzioni giurisdizionali necessarie, muove dalla sostanziale equivalenza, quanto agli effetti, tra la sentenza ed il lodo arbitrale; la Commissione sottolinea la necessità di incentivare la scelta della risoluzione arbitrale, rendendola affidabile terza ed imparziale, anche attribuendo all’arbitro il potere di emanare provvedimenti cautelari.
La riforma Luiso indica dunque nell’arbitrato uno dei possibili strumenti di risoluzione della crisi della Giustizia civile, ma soprattutto mette in evidenza un nuovo approccio all’arbitrato non volto ad attribuirGli un ruolo solo marginale ed elitario ma a renderlo più fruibile con uno sguardo particolare agli investitori stranieri.
Nella medesima ottica deflattiva e di efficientamento e riduzione dei tempi necessari alla risoluzione della lite, per vero, il progetto inoltre valorizza in generale anche gli altri metodi alternativi di risoluzione della lite, cercando di far tesoro delle esperienze che la legge sulla mediazione ha prodotto.
Testo integrale delle proposte normative e note illustrative della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Avv. Luiso
M.B.

filetype pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS334499&previsiousPage=mg_1_36

CARMINE PUNZI, Le nuove frontiere dell’Arbitrato

box3CARMINE PUNZI, Le nuove frontiere dell’Arbitrato, in Riv.dir.proc., 2015, 1 e ss.

L’Autore illustre processualista e notissimo esperto di arbitrato, esamina il lungo cammino del rapporto tra giurisdizione ed arbitrato; l’arbitrato, storicamente fuori dalla giurisdizione intesa come esercizio di sovranità, è divenuto oggi fonte di produzione del diritto e della giustizia. Interessante l’analisi della crisi della sovranità statale in relazione a tutti quei fenomeni, incluso l’arbitrato, di distacco della sovranità dalle fonti di legittimazione dei giudici che svolgono la propria funzione al di fuori dell’organizzazione statale e della giurisdizione.  Muovendo anche dall’esperienza degli Stati uniti in cui si assiste ad un fenomeno di <<fuga dai Tribunali>> “dove arbitri e mediatori sono diventati i nuovi grandi protagonisti della giustizia americana, conclude l’A. che in un panorama sempre più connotato da un <<diritto senza Stato>>”,  la figura dell’arbitro oggi assume una posizione di centralità nella produzione della giustizia.
Segue la ricostruzione del percorso della Corte Costituzionale che, passando dalla ben nota sent.n.376/2001, giunge alla più recente Corte Cost.n. n.223/2013, in tema di conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al Giudice od all’arbitro incompetente. Non manca l’analisi anche delle sentenze della Suprema Corte in tema di arbitrato culminate con la recente n.24153/2013 che riconosce la compatibilità anche ai sensi dell’art.24 e 102 Cost. della giustizia statale con l’arbitrato, nei limiti in cui questo non sia obbligatorio. (A.S.)

 

MARUFFI, Il Regolamento (UE) n.1215/2012 e l’arbitrato

box5 MARUFFI, Il Regolamento (UE) n.1215/2012 e l’arbitrato, in Riv.dir.proc., 2014, 1416 e ss.

G. BASILICO, L’arbitrato amministrato dagli ordini forensi

news legalG. BASILICO, L’arbitrato amministrato dagli ordini forensi, in Riv.dir.proc., 2014, 1397 e s. (v. recensione)

L’articolo, fatta una recente premessa storico-normativa, affronta la distinzione tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato, analizzando i vantaggi di quest’ultimo (predeterminazione delle regole del procedimento, struttura di supporto, disponibilità di una segreteria, scelta economicamente più vantaggiosa). Non solo, l’A. svolge un’interessante analisi dei rapporti sostanziali tra i soggetti coinvolti, prima di affrontare le questioni che riguardano specificamente le camere arbitrali forensi ed in generale delle opzioni che possono prevedersi nella redazione di regolamenti arbitrali. (A.S.)

MARUFFI, Il Regolamento (UE) n.1215/2012 e l’arbitrato, in Riv.dir.proc., 2014, 1416 e ss.